Allegato D Punto 1 - Attivazione dei flussi finanziari successivi all'anticipazione. Le autorita' di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parta di queste ultime, alla Commissione europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico - all'autorita' di gestione del QCS. Le autorita' di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorita' di pagamento le risorse comunitarie affluite sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria. Punto 2 - Modalita' per il trasferimento delle risorse. 1. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate ai programmi operativi regionali sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, su appositi conti correnti infruttiferi intestati alle regioni ed alle amministrazioni interessate presso la tesoreria centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione europea. 2. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate ai programmi operativi nazionali potranno essere utilizzate dalle rispettive autorita' di pagamento sulla base delle seguenti modalita' alternative: (1) utilizzo delle risorse da parte dell'autorita' di pagamento tramite il fondo di rotazione della legge n. 183/1987. In questo caso, il supporto informativo per le relative operazioni contabili e' il SIRGS; (2) gestione diretta delle risorse da parte dell'autorita' di pagamento tramite propri capitoli del bilancio dello Stato (cui il fondo della legge n. 183/1987 versa le relative somme) nell'ambito delle unita' previsionali di base "intese istituzionali di programma" relative ai centri di responsabilita' coinvolti nell'attuazione dei programmi, cosi' come disciplinate dall'art. 2, comma 203 della legge n. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni; (3) gestione diretta delle risorse da parte dell'autorita' di pagamento, attraverso contabilita' speciali, gia' autorizzate per legge, su cui il fondo della legge n. 183/1987 versa le somme.