(all. 4 - art. 1)
                                                           Allegato D

Punto    1   -   Attivazione   dei   flussi   finanziari   successivi
                         all'anticipazione.
    Le  autorita'  di pagamento presentano le richieste di pagamento,
certificando  le  spese  effettivamente sostenute, contestualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento   ragioneria   generale  dello  Stato,  IGRUE,  ed  alle
amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro,
da  parta  di  queste  ultime,  alla  Commissione  europea. Una copia
completa  delle  domande  di pagamento deve essere trasmessa a titolo
informativo   -  anche  ai  fini  di  una  verifica  oggettiva  degli
indicatori  finanziari  per  l'assegnazione della riserva nazionale e
del  costante  controllo  dell'esecuzione  del  bilancio  comunitario
rispetto  ai  termini  del  disimpegno  automatico - all'autorita' di
gestione  del  QCS.  Le  autorita'  di  pagamento  elaborano un'unica
domanda  di  pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la
                          quota nazionale.
    Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  -  Dipartimento  ragioneria  generale  dello Stato, IGRUE,
trasferisce  alle  autorita'  di  pagamento  le  risorse  comunitarie
affluite  sul  fondo  di  rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le
procedure   relative   al  trasferimento  della  quota  nazionale  di
cofinanziamento  vengono  attivate  contestualmente a quelle relative
              alla erogazione della quota comunitaria.
       Punto 2 - Modalita' per il trasferimento delle risorse.
    1.  Le  risorse  comunitarie e quelle del cofinanziamento statale
destinate  ai  programmi operativi regionali sono versate, a cura del
Fondo  di  rotazione  della  legge  n.  183/1987,  su  appositi conti
correnti  infruttiferi intestati alle regioni ed alle amministrazioni
interessate   presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato,  per  la
realizzazione   degli   interventi   ammissibili  al  cofinanziamento
                        dell'Unione europea.
    2.  Le  risorse  comunitarie e quelle del cofinanziamento statale
destinate ai programmi operativi nazionali potranno essere utilizzate
dalle  rispettive  autorita'  di  pagamento sulla base delle seguenti
                       modalita' alternative:
      (1) utilizzo delle risorse da parte dell'autorita' di pagamento
tramite  il  fondo  di  rotazione  della legge n. 183/1987. In questo
caso, il supporto informativo per le relative operazioni contabili e'
                              il SIRGS;
      (2)  gestione  diretta delle risorse da parte dell'autorita' di
pagamento  tramite  propri  capitoli del bilancio dello Stato (cui il
fondo  della  legge  n. 183/1987 versa le relative somme) nell'ambito
delle unita' previsionali di base "intese istituzionali di programma"
relative  ai  centri di responsabilita' coinvolti nell'attuazione dei
programmi, cosi' come disciplinate dall'art. 2, comma 203 della legge
         n. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni;
      (3)  gestione  diretta delle risorse da parte dell'autorita' di
pagamento,  attraverso  contabilita'  speciali,  gia' autorizzate per
   legge, su cui il fondo della legge n. 183/1987 versa le somme.