Art. 2.
                  Registro delle partite in sospeso
  Il  depositario  autorizzato dovra' tenere un registro dei prodotti
scaricati  quali  partite  in  sospeso  distinto  in  quattro sezioni
riportanti  le  quantita', il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il
valore  dell'accisa  ed  il  valore  dell'I.V.A. Tale registro dovra'
indicare le rimanenze, il carico (corrispondente alla voce di scarico
per  partite in sospeso nel registro di cui all'art. 1, comma 1) e lo
scarico     che    dovra'    essere    preventivamente    autorizzato
dall'Ispettorato  compartimentale  competente e che potra' generare o
meno debito d'imposta.