Art. 2. Registro delle partite in sospeso Il depositario autorizzato dovra' tenere un registro dei prodotti scaricati quali partite in sospeso distinto in quattro sezioni riportanti le quantita', il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il valore dell'accisa ed il valore dell'I.V.A. Tale registro dovra' indicare le rimanenze, il carico (corrispondente alla voce di scarico per partite in sospeso nel registro di cui all'art. 1, comma 1) e lo scarico che dovra' essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato compartimentale competente e che potra' generare o meno debito d'imposta.