Art. 3. Liquidazione delle imposte 1. Il depositario autorizzato deve compilare il giorno 15 di ogni mese ed alla fine di ciascun mese un prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti, distinto per marca e tipo di condizionamento, relativo al periodo per il quale, di volta in volta, e' dovuto il pagamento dell'accisa a termini dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dall'art. 20, comma 1, della legge 27 novembre 1997, n. 449. 2. Il debito di accisa ed I.V.A. risulta dal riepilogo di cui al comma 1, nelle relative sezioni del registro di carico e scarico in corrispondenza della voce di scarico "vendita" nonche' nelle relative sezioni del registro delle partite in sospeso in corrispondenza dello scarico qualora per lo stesso sia stato disposto dall'Ispettorato compartimentale competente il versamento dell'imposta. 3. Il prospetto di cui al comma 1, deve pervenire, o comunque essere trasmesso con raccomandata a.r., entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento dell'accisa, all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente, unitamente a copia della ricevuta del versamento dell'accisa. 4. Non appena ricevuta la quietanza di tesoreria, il depositario autorizzato provvede ad inviarne copia, con allegata copia del relativo prospetto riepilogativo dell'accisa dovuta, all'Ispettorato compartimentale competente che, effettuati i dovuti accertamenti, provvede a trasmetterlo alla Direzione generale dei monopoli di Stato unitamente a copia del prospetto riepilogativo. 5. In caso di vendita effettuata ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, o di vendita per esportazione, verra' tenuto un autonomo registro di carico e scarico. I prodotti destinati ad operazioni esenti non devono essere muniti dei contrassegni di legittimazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 67 del 22 febbraio 1999.