Art. 3.
                     Liquidazione delle imposte
  1.  Il  depositario autorizzato deve compilare il giorno 15 di ogni
mese  ed  alla  fine di ciascun mese un prospetto riepilogativo della
movimentazione   dei   prodotti,   distinto   per  marca  e  tipo  di
condizionamento, relativo al periodo per il quale, di volta in volta,
e'  dovuto  il  pagamento dell'accisa a termini dell'art. 3, comma 3,
del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331, convertito dalla legge
29 ottobre  1993, n. 427, come integrato dall'art. 20, comma 1, della
legge 27 novembre 1997, n. 449.
  2.  Il  debito  di accisa ed I.V.A. risulta dal riepilogo di cui al
comma  1,  nelle relative sezioni del registro di carico e scarico in
corrispondenza della voce di scarico "vendita" nonche' nelle relative
sezioni del registro delle partite in sospeso in corrispondenza dello
scarico  qualora  per  lo  stesso sia stato disposto dall'Ispettorato
compartimentale competente il versamento dell'imposta.
  3.  Il  prospetto  di  cui  al  comma 1, deve pervenire, o comunque
essere  trasmesso  con  raccomandata  a.r.,  entro dieci giorni dalla
scadenza  dei  termini  per il pagamento dell'accisa, all'Ispettorato
compartimentale  dei monopoli di Stato competente, unitamente a copia
della ricevuta del versamento dell'accisa.
  4.  Non  appena  ricevuta la quietanza di tesoreria, il depositario
autorizzato  provvede  ad  inviarne  copia,  con  allegata  copia del
relativo  prospetto riepilogativo dell'accisa dovuta, all'Ispettorato
compartimentale  competente  che,  effettuati  i dovuti accertamenti,
provvede a trasmetterlo alla Direzione generale dei monopoli di Stato
unitamente a copia del prospetto riepilogativo.
  5.  In  caso  di  vendita  effettuata  ai  sensi  dell'art.  15 del
decreto-legge  n.  331  del  30 agosto  1993,  convertito nella legge
29 ottobre 1993, n. 427, o di vendita per esportazione, verra' tenuto
un  autonomo  registro  di  carico e scarico. I prodotti destinati ad
operazioni  esenti  non  devono  essere  muniti  dei  contrassegni di
legittimazione  ai  sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 67
del 22 febbraio 1999.