Art. 4. Modalita' di richiesta e vendita 1. I titolari delle rivendite generi di monopolio per ordinare i tabacchi ai depositi fiscali autorizzati devono avanzare apposita richiesta con specifica bolletta, il cui modello sara' preventivamente assentito dalla Direzione generale dei monopoli di Stato. 2. Le quantita' vendute alle rivendite, riportate alla voce "scarico" del registro di cui all'art. 1 del presente decreto, devono corrispondere a quelle risultanti dai modelli di richiesta approvati. 3. Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato deve emettere apposita "bolletta di vendita", in doppia copia, di cui una e' conservata agli atti del deposito fiscale e l'altra deve accompagnare la merce ed essere conservata dal rivenditore. 4. La bolletta di vendita deve contenere le seguenti indicazioni: a) intestazione del deposito fiscale, ubicazione e numero del codice di accisa; b) data di emissione; c) numero e indirizzo della rivendita generi di monopolio di destinazione e codice fiscale del rivenditore; d) quantita' vendute per ciascuna marca; e) prezzo unitario di ciascuna marca e valore complessivo. 5. La bolletta di vendita deve inoltre riportare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta sul valore aggiunto e' assolta dal depositario autorizzato e non e' ammessa in detrazione. 6. Le bollette di vendita, anche a modulo continuo, devono preventivamente essere numerate e vidimate dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente. 7. Le quantita' ed i valori di cui alle lettere d) ed e) del comma 4 del presente articolo devono corrispondere a quelle risultanti dal partitario delle rivendite tenuto da ogni depositario.