Art. 4.
                  Modalita' di richiesta e vendita
  1.  I  titolari  delle rivendite generi di monopolio per ordinare i
tabacchi  ai  depositi  fiscali  autorizzati devono avanzare apposita
richiesta    con   specifica   bolletta,   il   cui   modello   sara'
preventivamente  assentito  dalla  Direzione generale dei monopoli di
Stato.
  2.  Le  quantita'  vendute  alle  rivendite,  riportate  alla  voce
"scarico" del registro di cui all'art. 1 del presente decreto, devono
corrispondere a quelle risultanti dai modelli di richiesta approvati.
  3.  Per  ciascuna  operazione di vendita il depositario autorizzato
deve emettere apposita "bolletta di vendita", in doppia copia, di cui
una  e'  conservata  agli  atti  del  deposito fiscale e l'altra deve
accompagnare la merce ed essere conservata dal rivenditore.
  4. La bolletta di vendita deve contenere le seguenti indicazioni:
    a) intestazione  del  deposito  fiscale,  ubicazione e numero del
codice di accisa;
    b) data di emissione;
    c) numero  e  indirizzo  della  rivendita  generi di monopolio di
destinazione e codice fiscale del rivenditore;
    d) quantita' vendute per ciascuna marca;
    e) prezzo unitario di ciascuna marca e valore complessivo.
  5.  La bolletta di vendita deve inoltre riportare l'annotazione che
trattasi  di operazione per la quale l'imposta sul valore aggiunto e'
assolta dal depositario autorizzato e non e' ammessa in detrazione.
  6.  Le  bollette  di  vendita,  anche  a  modulo  continuo,  devono
preventivamente   essere   numerate   e   vidimate   dall'Ispettorato
compartimentale dei monopoli di Stato competente.
  7.  Le quantita' ed i valori di cui alle lettere d) ed e) del comma
4  del presente articolo devono corrispondere a quelle risultanti dal
partitario delle rivendite tenuto da ogni depositario.