Art. 5.
                      Depositi di fabbricazione
  1.  I  depositi fiscali di fabbricazione tengono, oltre al registro
di  cui  all'art.  1,  un  registro  giornaliero di carico, scarico e
rimanenze  delle  materie  prime,  dei  prodotti  semilavorati  e dei
residui introdotti od estratti.
  2.  Dal  registro di cui al precedente comma devono risultare tutte
le  operazioni  di  entrata  e  di uscita che devono corrispondere ai
documenti di accompagnamento ricevuti od emessi.