Art. 5. Depositi di fabbricazione 1. I depositi fiscali di fabbricazione tengono, oltre al registro di cui all'art. 1, un registro giornaliero di carico, scarico e rimanenze delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti. 2. Dal registro di cui al precedente comma devono risultare tutte le operazioni di entrata e di uscita che devono corrispondere ai documenti di accompagnamento ricevuti od emessi.