Art. 2.
  I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia  2000,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Reggiano"  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti all'albo dei
vigneti,   attualmente   operante   presso  la  camera  di  commercio
competente  per  territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito albo dei vigneti "Reggiano", entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto.
  I  vigneti  denunciati  ai  sensi  del  precedente  comma, solo per
l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
previsto  dall'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, se a
giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione  Emilia-Romagna,  le
denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la
regione   stessa   non   abbia   potuto  effettuare,  per  dichiarata
impossibilita'  tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa vigente.