Art. 3.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Reggiano",  in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare
e  fino  a  tre  anni  a  partire dalla data di entrata in vigore del
medesimo,  possono  essere  iscritti  a titolo transitorio, nell'albo
previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti
in  cui  siano  presenti  viti  di  vitigni in percentuali diverse da
quelle  indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20%
il  totale  delle  viti  dei  vitigni  previsti per la produzione dei
citati vini.
  La  deroga  di  cui  sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento  comunitario,  paragrafo  1, lettera 2, secondo trattino,
alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo
dell'85%.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.