Art. 4.
  Chiunque  produce,  pone  in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini  con la denominazione di origine controllata "Reggiano"
e'  tenuto,  a  norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 luglio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio