(all. 1 - art. 1)
Proposta  di  modifica  al  disciplinare  di  produzione  dei  vini a
        denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti"

                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Barbera  d'Asti" e'
riservata  al  vino  che risponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
    Le  sottozone  sono  disciplinate  tramite  allegati  in calce al
presente  disciplinare.  Salvo  quanto  espressamente  previsto negli
allegati  suddetti,  in tutte le sottozone devono essere applicate le
norme previste dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                        Composizione vigneti
    Il   vino   "Barbera  d'Asti"  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti   dai   seguenti   vitigni  presenti  nei  vigneti  nelle
proporzioni appresso indicate:
      Barbera: dall'85% al 100%;
      Freisa,  Grignolino  e Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione  del  vino  "Barbera d'Asti" comprende i
territori dei seguenti comuni:
      provincia di Asti:
        Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti,
Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera
d'Asti,  Calamandrana,  Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli,
Cantarana,   Capriglio,   Casorzo,   Cassinasco,   Castagnole  Lanze,
Castagnole  Monferrato,  Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero,
Castelletto,   Molina,   Castello   d'Annone,   Castel  nuovo  Belbo,
Castelnuovo  Calcea,  Castelnuovo  Don  Bosco, Castel Rocchero, Celle
Enomondo,  Cerretto  d'Asti,  Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti,
Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone,
Cortanze,  Cortazzone,  Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti,
Cunico,   Dusino  S.  Michele,  Ferrere,  Fontanile,  Frinco,  Grana,
Grazzano   Badoglio,   Incisa  Scapaccino,  Isola  d'Asti,  Loazzolo,
Maranzana,  Maretto,  Moasca,  Mombaldone,  Mombaruzzo,  Mombercelli,
Monale,  Monastero  Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino,
Montabone,   Montafia,   Montaldo   Scarampi,   Montechiaro   d'Asti,
Montegrosso  d'Asti,  Montemagno,  Montiglio, Monferrato, Moransengo,
Nizza  Monferrato,  Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Prea,
Pino  d'Asti,  Piova'  Massaia,  Portacomaro,  Quaranti,  Refrancore,
Revigliasco  d'Asti,  Roatto,  Robella,  Rocca d'Arazzo, Roccaverano,
Rocchetta  Palafea,  Rocchetta  Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio
Scarampi, San Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito,
Scurzolengo,  Serole,  Sessame,  Settime,  Soglio,  Tigliole,  Tonco,
Tonengo,  Vaglio  Serra,  Valfenera,  Vesime,  Viale d'Asti, Viarigi,
Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio;
      provincia di Alessandria:
        Acqui,  Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato,
Bergamasco,  Bistagno,  Borgoratto  Alessandrino, Camagna Monferrato,
Camino,  Carentino,  Casale  Monferato,  Cassine,  Castelletto Merli,
Cellamonte,  Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato,
Frascaro,  Frassinello  Monferrato,  Fubine,  Gabiano,  Gamalero,  Lu
Monferrato,  Mirabello  Monferrato,  Mombello Monferrato, Moncestino,
Murisengo,  Occimiano,  Odalengo  Grande,  Odalengo Piccolo, Olivola,
Ottiglio,   Ozzano   Monferrato,   Pontestura,   Ponzano  Monferrato,
Ricaldone,   Rosignano   Monferrato,   Sala  Monferrato,  S.  Giorgio
Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello,
Strevi,    Terrugia,    Terzo,    Treville,    Vignale,   Villadeati,
Villamiroglio.
    Nei  comuni  di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello
Monferrato  la  zona  di produzione e limitata ai territori collinari
posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di
circonvallazione  di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di
Alessandria  costeggiante  il  Colle  S. Anna, attraversante il rione
Valentino e la frazione San Germano.
    A  sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con
la  strada  nazionale fino al confine amministrativo del comune di S.
Salvatore  Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta
strada.
                               Art. 4.
               Caratteristiche dei vigneti e delle uve
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del   vino   "Barbera   d'Asti"   devono  essere  quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino  le  specifiche  caratteristiche di qualita'. Sono, pertanto, da
considerarsi  idonei  unicamente  i vigneti collinari di giacitura ed
esposizione  adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea
o   calcareo-argillosa.   Sono  esclusi  i  terreni  dei  fondovalli,
pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati e suggeriti dagli
organi   tecnici  competenti,  comunque  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche  delle  uve  e  del  vino. E' vietata ogni pratica di
forzatura.
    La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione del vino
"Barbera  d'Asti"  e'  stabilita  in  quintali  novanta per ettaro di
coltura specializzata.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Barbera  d'Asti", devono essere riportati nei limiti di
cui  sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
    La   regione   Piemonte,   con   proprio   decreto,   sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di  produzione o di
utilizzazione  di  uve  per  ettaro  per  la  produzione  del  vino a
denominazione  di  origine controllata inferiore a quello fissato dal
presente  disciplinare,  dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  ed  al Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
    Su  proposta del Comitato nazionale, il Ministero puo' variare la
determinazione regionale.
    La  resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora
superi  tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione  di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
    I  vigneti  iscritti  all'albo del "Barbera del Monferrato" fanno
parte dell'albo dei vigneti del "Barbera d'Asti".
    La   rivendicazione   per   l'utilizzazione  della  denominazione
"Barbera  d'Asti"  deve  essere fatta dai viticoltori che attualmente
hanno  i  vigneti  denunciati  negli  albi  dei  vigneti del "Barbera
d'Asti"   e   "Barbera   del   Monferrato"   all'atto  delle  denunce
vendemmiali.
                               Art. 5.
                            Vinificazione
    Per  il vino "Barbera d'Asti" le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento  devono  essere  effettuate nell'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3.
    Tuttavia   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali,  e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'ambito
dell'intero territorio della regione Piemonte.
    Le  uve  destinate alla vinificazione del "Barbera d'Asti" devono
assicurare  al  vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
dell'11,5%  ed  al  "Barbera  d'Asti"  avente  diritto  alla menzione
"superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali  leali  e  costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
    Il  vino "Barbera d'Asti" deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento  obbligatorio, per lo meno sino alla data del 1o marzo
successivo all'annata di produzione delle uve.
                               Art. 6.
                 Caratteristiche dei vini al consumo
    Il vino "Barbera d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore:   rosso   rubino,   tendente   al   rosso  granata  con
l'invecchiamento;
      odore:  vinoso  con profumo caratteristico, tendente all'etereo
con l'invecchiamento;
      sapore:   asciutto   tranquillo,   di   corpo,   con   adeguato
invecchiamento piu' armonico, gradevole, di gusto pieno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      estratto secco netto minimo: 23 g/l;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole, con proprio
decreto,  di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
                               Art 7.
                        Menzione "superiore"
    Il  vino  "Barbera d'Asti" puo' essere designato in etichetta con
la   menzione   "superiore"   qualora   derivi   da   uve  aventi  le
caratteristiche  previste  dal  precedente  art.  5  e sia immesso al
consumo  con  un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%
dopo  un  periodo  di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un
anno con un minimo di sei mesi in botti di rovere.
    Il  periodo  di  invecchiamento  decorre dal 1o gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia.
    La  possibilita'  di  utilizzare  la  menzione  "superiore" viene
inoltre  subordinata  al  parere  favorevole che di anno in anno deve
essere  espressa  dai  competenti organi regionali, sentito il parere
delle  organizzazioni  agricole e degli enti ed istituti interessati,
entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
                               Art. 8.
                    Designazione e presentazione
    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste nel presente
disciplinare  ivi  compresi  gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato",   e   similari.   E'   tuttavia  consentito  l'uso  di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi
privati, purche' non abbiano significato ludativo e non siano tali da
trarre in inganno l'acquirente.
    Sulle  bottiglie  ed altri recipienti contenenti il vino "Barbera
d'Asti"  designato  con  la menzione "superiore" deve sempre figurare
l'annata di produzione delle uve.
                         Sottozona "Nizza".
                               Art. 1.
    La   denominazione   di   origine  controllata  "Barbera  d'Asti"
Superiore,  seguita dalla specificazione della sottozona: "Nizza", e'
riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare.
                               Art. 2.
    lI  vino  "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" deve essere ottenuto
dal  vitigno  Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente da
uve  di  vitigni  a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera
d'Asti".
                               Art. 3.
    La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" superiore "Nizza"
comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
      Agliano,  Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo
Belbo,  Castelnuovo  Calcea,  Castel  Rocchero,  Cortiglione,  Incisa
Scapaccino,  Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra,
Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del   vino  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona di produzione.
    Al  fine  dell'iscrizione  all'albo  vigneti  idonei  sono quelli
ubicati  su  pendii  o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da
marne  argilloso - sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei
terreni  citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con
esposizione da sud a sud ovest - sud est.
    La  forma  di  allevamento  e'  il controspalliera con potatura a
Guyot  a  vegetazione  assurgente e con un numero di gemme mediamente
non superiore a dieci.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Barbera
d'Asti"  superiore "Nizza" e' di sette tonnellate pari a quarantanove
ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Barbera  d'Asti"  superiore con la specificazione della
sottozona  "Nizza",  devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per i quantitativi di cui
trattasi.
    La  vendemmia  dovra'  essere  realizzata avvalendosi di tecniche
tradizionali  atte  a  salvaguardare  l'integrita'  dei  grappoli  al
momento della pigiatura.
                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  vinificazione  devono essere effettuate nella
zona  di  produzione  delimitata  dall'art.  3;  tenuto  conto  delle
situazioni  tradizionali,  e'  consentito  che  tali operazioni siano
effettuate  nell'intero  territorio  delle province di Cuneo - Asti -
Alessandria.
    L'aumento  della  gradazione  alcolica e' consentito nella misura
massima di un grado alcolico.
    Per   quanto   riguarda  l'imbottigliamento  questo  puo'  essere
effettuato nell'intero territorio della regione Piemonte.
    Le  uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale non inferiore al 12,50 volumi %.
    La  resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora
superi  tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione  di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
    Il  vino  di  cui  all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore:   rosso   rubino,  intenso,  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
      odore: intenso caratteristico, etereo;
      sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;
      titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol. %;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 26 g/l.
    Il  vino  "Barbera  d'Asti"  superiore  "Nizza"  non  puo' essere
immesso  al  consumo  se non dopo un periodo di affinamento di almeno
diciotto mesi a decorrere dal 1o gennaio successivo alla vendemmia.
    Durante  detto  periodo  e' obbligatoria una permanenza di almeno
sei mesi in botti di legno.
    Il   vino  a  D.O.C.  "Barbera  d'Asti"  superiore  "Nizza"  dopo
l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.
                               Art. 7.
    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste dal presente
disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano
riferimento  a  vigne,  fattorie  o  cascine e marchi aziendali dalle
quali   provengano  effettivamente  le  uve  di  cui  il  vino  cosi'
qualificato  e'  stato  ottenuto,  a  condizione che vengano indicate
all'atto  di  denuncia  dei  vigneti  e  che  il  vino sia prodotto e
imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva.
    Il  vino  a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti"
superiore  con  la specificazione della sottozona "Nizza" deve essere
immesso  al consumo in recipienti di vetro della capacita' massima di
cinque litri.
    Sulle  bottiglie  o  altri recipienti contenenti "Barbera d'Asti"
superiore   "Nizza"  e'  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di
vendemmia da cui il vino deriva.
                        Sottozona "Tinella".
                               Art. 1.
    La   denominazione   di   origine  controllata  "Barbera  d'Asti"
superiore seguita dal nome della sottozona "Tinella", e' riservata al
vino   che   corrisponde   ai   requisiti   stabiliti   nel  presente
disciplinare.
                               Art. 2.
    Il   vino  "Barbera  d'Asti"  superiore  "Tinella",  deve  essere
ottenuto  dal  vitigno  Barbera  nella  misura  minima dell'85% ed il
rimanente   15%   da  uve  di  vitigni  a  bacca  nera  indicati  nel
disciplinare del "Barbera d'Asti".
                               Art. 3.
    La  zona  di  produzione  del  vino  "Barbera  d'Asti"  superiore
"Tinella",  comprende  l'intero  territorio dei comuni di Costigliole
d'Asti,   Calosso,   Castagnole   Lanze,   Coazzolo,   Isola   d'Asti
(limitatamente   al   territorio   situato   a  destra  della  strada
Asti-Montegrosso).
                               Art. 4.
    Le  condizioni  ambientali  di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del   vino  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli
tradizionali della zona di produzione.
    Al  fine  dell'iscrizione  all'albo  vigneti  idonei  sono quelli
ubicati  su  pendii  o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da
marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.
    La  giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve
essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
    La forma di allevamento e' controspalliera con potatura a Guyot a
vegetazione  assurgente  e  con  un  numero  di  gemme mediamente non
superiore a dieci. E' vietata ogni pratica di forzatura.
    La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Barbera
d'Asti" superiore "Tinella" e' di sette tonnelate pari a quarantanove
ettolitri per ettaro.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Barbera  d'Asti"  superiore con la specificazione della
sottozona "Tinella", devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per i quantitativi di cui
trattasi.
    La  vendemmia  dovra'  essere  realizzata avvalendosi di tecniche
tradizionali  atte  a salvaguardare l'integrita' dei grappoli sino al
momento della pigiatura.
                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  imbottigliamento devono
essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.
    Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo  alcolometrico  volumico  -  minimo  naturale non inferiore al
12,50.
    La  resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora
superi  tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione  di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
    Il  vino  "Barbera  d'Asti"  superiore  "Tinella" non puo' essere
immesso  al  consumo  se non dopo un periodo di affinamento di almeno
ventiquattro   mesi  a  decorrere  dal  1o  ottobre  successivo  alla
vendemmia. Durante detto periodo e' prevista una permanenza di almeno
sei  mesi  in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno
sei  mesi. Il vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" dopo
l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.
                               Art. 6.
    Il   vino:   "Barbera   d'Asti"   superiore   "Tinella"  all'atto
dell'immissione   al   consumo   deve   corrispondere  alle  seguenti
caratteristiche:
      colore:   rosso   rubino,  intenso,  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
      odore: intenso caratteristico, etereo;
      sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;
      titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol. %;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 26 g/l.
    L'aumento  della  gradazione  alcolica e' consentita nella misura
massima di 0,5 gradi.
                               Art. 7.
    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste dal presente
disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano
riferimento  a  vigneti,  fattorie  o  cascine dalle quali provengono
effettivamente  le  uve  di  cui  il  vino cosi' qualificato e' stato
ottenuto,  a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei
vigneti  e  che  il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione
dell'uva.
    Il  vino  a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti"
superiore con la specificazione della sottozona "Tinella" deve essere
immesso  al consumo in recipienti di vetro della capacita' massima di
cinque litri.
    Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino  a D.O.C. "Barbera d'Asti"
superiore  "Tinella"  e'  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata di
vendemmia da cui il vino deriva.
                Sottozona "Colli Astiani o Astiano".
                               Art. 1.
    La   denominazione   di   origine  controllata  "Barbera  d'Asti"
superiore  con  la  specificazione  della sottozona "Colli Astiani" o
"Astiano" e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare.
                               Art. 2.
    Il  vino  "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano",
deve  essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima del 90%
ed  il  rimanente  da  uve  di  vitigni  a  bacca  nera  indicati nel
disciplinare del "Barbera d'Asti".
                               Art. 3.
    La  zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" superiore "Colli
Astiani"   o   "Astiano"   comprende   per   il  comune  di  Asti  la
circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune
d'Isola   d'Asti  il  territorio  a  sinistra  della  strada  Asti  -
Montegrosso  d'Asti  e  l'intero territorio dei comuni di Mongardino,
Vigliano,  Montegrosso  d'Asti,  Montaldo  Scarampi,  Rocca d'Arazzo,
Azzano.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del   vino  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli
tradizionali della zona di produzione.
    Al  fine  dell'iscrizione  all'albo  vigneti  idonei  sono quelli
ubicati  su  pendii  o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da
marne argilloso sabbiose e arenarie stratificate.
    La  giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve
essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
    La  forma  di  allevamento  e'  il controspalliera con potatura a
Guyot  a  vegetazione  assurgente e con un numero di gemme mediamente
non superiore a dieci. E' vietata ogni pratica di forzatura.
    La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Barbera
d'Asti"  superiore "Colli Astiani" o "Astiano" e' di sette tonnellate
pari a quarantanove ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Barbera  d'Asti"  superiore con la specificazione della
sottozona  "Colli  Astiani"  o "Astiano", devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
    La  vendemmia  dovra'  essere  realizzata avvalendosi di tecniche
tradizionali  atte  a salvaguardare l'integrita' dei grappoli fino al
momento della pigiatura.
                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  imbottigliamento devono
essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.
    Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo   alcolometrico  volumico  -  minimo  naturale  non  inferiore
al 12,50.
  La  resa  massima  di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora
superi  tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione  di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
    Il  vino  di  cui  all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore:   rosso   rubino,  intenso,  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
      odore: intenso caratteristico, etereo;
      sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 volumi %;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 26 g/l.
                               Art. 7.
    Il  vino  "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano",
non  puo'  essere  immesso  al  consumo  se  non  dopo  un periodo di
affinamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1o ottobre.
    Durante  detto  periodo  e' prevista una permanenza di almeno sei
mesi  in  botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei
mesi.  Il  vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o
"Astiano", dopo l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di
legno.
    L'aumento  della  gradazione  alcolica e' consentito nella misura
massima di un grado alcolico.
                               Art. 8.
    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste dal presente
disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano
riferimento  a  vigneti,  fattorie  o  cascine dalle quali provengono
effettivamente  le  uve  di  cui  il  vino cosi' qualificato e' stato
ottenuto,  a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei
vigneti  e  che  il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione
dell'uva.
    Sulle   bottiglie   contenenti   Colli   Astiani   o  Astiano  e'
obbligatoria  in  etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da
cui il vino deriva.
    Il  vino  D.O.C.  "Barbera  d'Asti"  superiore  "Colli Astiani" o
"Astiano" deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di una
delle  seguenti  capacita':  0,375  -  0,500 - 0,750 - 1,500 - 3,00 -
5,00.