Art. 2.
  Sono   confermate   le   disposizioni  contenute  nella  precedente
ordinanza n. 182/2000, non in contrasto con la presente ordinanza.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 27 luglio 2000
                                   Il commissario governativo: Floris