Art. 10.
                     Pianificazione di emergenza
  1.  Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza,  in relazione alla
possibilita'   di   accadimento   di  un  incidente  rilevante,  deve
assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:
    a) contenimento  e  controllo  dell'incidente  al fine di rendere
minimi   gli   effetti,   e   limitazione  dei  danni  alle  persone,
all'ambiente e all'impianto;
    b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli
addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;
    c) comunicazione  delle necessarie informazioni alla popolazione,
ai servizi di emergenza ed alle autorita' locali competenti;
    d) provvedimenti   che   consentano   l'agibilita'   del  sito  e
dell'ambiente  ai  fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e
del successivo ripristino.
  2.  Le  misure  di  protezione  e  di  intervento per controllare e
contenere  le  conseguenze  di un incidente devono essere individuate
sulla  base  delle  informazioni  e  dei  risultati delle analisi dei
termini  di  sorgente e degli scenari incidentali, cosi come previste
nelle  attivita'  di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7. A tal
fine,  devono  essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti
rilevanti,  sia  sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione
esterna  e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano
l'elaborazione del piano di emergenza, sia interno, sia esterno.
  3.  L'insieme  degli elementi attinenti alle misure di protezione e
di   intervento   a   seguito  di  incidenti  rilevanti  deve  essere
specificamente  pianificato  (Piano di emergenza interno), in modo da
integrarsi  con  il piano di emergenza generale di stabilimento e, in
particolare, con le parti relative alla sicurezza e igiene sui luoghi
di lavoro e alla protezione dell'ambiente.
  4.  Le  procedure  operative  di  emergenza, contenute nel piano di
emergenza  interno,  devono  comprendere  le  descrizioni dettagliate
delle  misure  e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze
di   un   incidente   rilevante,  nonche'  delle  apparecchiature  di
sicurezza,  delle  risorse disponibili e dei sistemi di allarme. Esse
devono,  inoltre,  individuare  il  personale preposto all'attuazione
delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilita'
in  merito  al  trattamento  dell'emergenza  nelle  sue varie fasi di
allerta,  allarme,  intervento,  evacuazione,  ripristino,  relazioni
esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno.
  5.   Il  piano  di  emergenza  interno,  oltre  alle  attivita'  di
informazione,   formazione  e  addestramento  dei  lavoratori  e  del
personale presente in situ, nonche' la dotazione dell'equipaggiamento
di  protezione  individuale,  come  previsto  dal  citato decreto del
Ministero  dell'ambiente del 16 marzo 1998, deve prevedere riesami ed
esercitazioni,   generali  o  specifici,  periodici  o  a  fronte  di
modifiche intercorse.