Art. 10. Pianificazione di emergenza 1. Il sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilita' di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di: a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e all'impianto; b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante; c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorita' locali competenti; d) provvedimenti che consentano l'agibilita' del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino. 2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali, cosi come previste nelle attivita' di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7. A tal fine, devono essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione esterna e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza, sia interno, sia esterno. 3. L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di intervento a seguito di incidenti rilevanti deve essere specificamente pianificato (Piano di emergenza interno), in modo da integrarsi con il piano di emergenza generale di stabilimento e, in particolare, con le parti relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e alla protezione dell'ambiente. 4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel piano di emergenza interno, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, nonche' delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme. Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilita' in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno. 5. Il piano di emergenza interno, oltre alle attivita' di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in situ, nonche' la dotazione dell'equipaggiamento di protezione individuale, come previsto dal citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse.