Art. 11. Controllo delle prestazioni 1. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel documento e di quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui all'art. 7, e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame. 2. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su: a) valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti similari e delle eventuali conseguenti azioni correttive; b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza; c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento; d) valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari; e) verifica del mantenimento della funzionalita' dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacita' operativa degli addetti.