Art. 11.
                     Controllo delle prestazioni
  1.  Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  deve assicurare la
verifica  del  conseguimento  degli  obiettivi  generali indicati nel
documento  e  di  quelli  specifici,  a  base  delle  valutazioni  di
sicurezza,  di  cui  all'art.  7,  e  la  valutazione  costante delle
prestazioni,  con  riferimento  ai  criteri  e requisiti di sicurezza
fissati.   Il   riscontro   di   eventuali  deviazioni  deve  portare
all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive,
la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto
di verifica e riesame.
  2.  Il  controllo  delle  prestazioni  deve  essere  effettuato, in
termini  continuativi,  mediante  riscontri  sull'esercizio  corrente
degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:
    a) valutazione  degli  incidenti,  quasi  incidenti e anomalie di
funzionamento  occorse  nello  stabilimento  o in impianti similari e
delle eventuali conseguenti azioni correttive;
    b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto
critici ai fini della sicurezza;
    c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento;
    d) valutazione  dell'esperienza operativa acquisita, propria o in
situazioni similari;
    e) verifica      del     mantenimento     della     funzionalita'
dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e
capacita' operativa degli addetti.