Art. 12. Controllo e revisione 1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate. 2. La valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al comma 1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare: a) l'idoneita' del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti; b) il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi; c) la conformita' a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi; d) la necessita' di azioni correttive e modalita' di attuazione. 3. Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2 a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel sistema di gestione della sicurezza devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.