Art. 12.
                        Controllo e revisione
  1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione
e  l'applicazione  di procedure relative alla valutazione periodica e
sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e
dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza,
in   relazione   agli   obiettivi   prefissati  nel  documento,  alle
disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.
  2.  La  valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al
comma 1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche
ispettive  (safety  audit),  con verificatori interni e/o esterni, ai
fini di accertare:
    a) l'idoneita'  del  sistema  di gestione della sicurezza e della
sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
    b) il  mantenimento  dei  criteri  e  requisiti  di  sicurezza di
impianti e processi;
    c) la conformita' a leggi, norme, politica di sicurezza, standard
e prassi;
    d) la necessita' di azioni correttive e modalita' di attuazione.
  3.  Le  azioni  correttive  ritenute  necessarie  nell'ambito delle
valutazioni di cui al comma 2 a seguito di carenze riconosciute nella
politica  di  sicurezza  o  nel  sistema  di gestione della sicurezza
devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.