Art. 8.
                         Controllo operativo
  1.  Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  deve  prevedere la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure
e  istruzioni  per  il controllo operativo del processo e di tutte le
attivita'  dello  stabilimento  rilevanti ai fini della sicurezza. Le
procedure  e  istruzioni  devono  riguardare almeno la gestione della
documentazione,  le procedure operative, le procedure di manutenzione
e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.
  2.  La gestione della documentazione deve permettere la diffusione,
l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare
un'appropriata  conoscenza  del  processo,  degli  impianti  e  degli
aspetti    operativi   e   gestionali,   con   particolare   riguardo
all'esercizio  e  manutenzione,  alla  gestione  delle  modifiche  di
impianto  e  all'esperienza operativa maturata. Essa deve rispondere,
inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di
determinati  documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al
controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema
di gestione.
  3.  Le  procedure  operative  devono  riguardare la conduzione e il
controllo  del  funzionamento degli impianti in condizioni normali di
esercizio,  in  condizioni  anomale e di emergenza, tenendo in debito
conto  i  fattori umani, al fine di assicurare la funzionalita' delle
interfacce  fra  operatori,  processo  e  impianti.  Per mantenere la
conformita'  con  le  reali  prestazioni  degli impianti, esse devono
essere  aggiornate  in  tutte  le  fasi  di  vita  dell'impianto, dal
preavviamento allo smantellamento finale.
  4.  I  criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica
devono  essere  predisposti  in  modo  da garantire l'affidabilita' e
disponibilita'  prevista  per  ogni parte dell'impianto, rilevante ai
fini  della  sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle
valutazioni   di   cui   all'art.   7.  Le  attivita'  devono  essere
opportunamente  autorizzate e documentate, anche attraverso specifici
sistemi di permessi di lavoro e accesso.
  5.  L'approvvigionamento  di  apparecchiature, materiali e servizi,
rilevanti  ai  fini  della sicurezza, deve essere effettuato mediante
criteri,  procedure  e  verifiche  che garantiscano la rispondenza ai
requisiti  di  sicurezza  minimi  di legge e in congruenza con quanto
assunto  a base delle valutazioni di cui all'art. 7, anche attraverso
l'esecuzione di verifiche di preavviamento.