Art. 3.
  I  periodi  di  cui  ai  precedenti  articoli sono autorizzati, ove
necessario,  anche  in  deroga  al limite massimo di fruizione dei 36
mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi