Art. 2.
  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1
e' prorogata dal 9 gennaio 2000 all'8 luglio 2000.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'I.N.P.S.  verifica  il  rispetto  del  limite  massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi