Art. 2. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 20 marzo 2000 al 19 settembre 2000, unita' di Cengio (Savona) (NID 0004SV0003), per un massimo di 81 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 20 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2000 Il direttore generale: Daddi