Art. 2.
  Il  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1 e'
ulteriormente  prorogato  per  il  periodo  dal  20 marzo  2000 al 19
settembre  2000,  unita'  di Cengio (Savona) (NID 0004SV0003), per un
massimo di 81 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il 21 aprile 2000 con decorrenza 20
marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione del tratta-mento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi