Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  ulteriormente  prorogato  in  favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla  unita'  di: succursale di Genova (NID 9804GE0015),
per  un  massimo  di  4  unita'  lavorative;  succursale  di Pregnana
Milanese  (Milano)  (NID  9803MI0139),  per  un  massimo  di 6 unita'
lavorative;  succursale di Ancona - localita' Baraccola (Ancona) (NID
9811AN0005),  per  un  massimo  di 2 unita' lavorative; succursale di
Firenze  (NID  9900FI0019),  per  un  massimo di 5 unita' lavorative;
succursale  di  Parma  (NID  9908PR0003),  per un massimo di 1 unita'
lavorativa;  succursale di Verona (NID 9806VR0005), per un massimo di
1  unita'  lavorativa,  per  il  periodo  dal  1o aprile  1999  al 30
settembre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1999 con decorrenza 1o
aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale
del 27 aprile 2000, n. 28212, limitatamente all'art. 1.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi