Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogato in favore dei lavoratori dipendenti dalla unita' di: succursale di Genova (NID 9804GE0015), per un massimo di 4 unita' lavorative; succursale di Pregnana Milanese (Milano) (NID 9803MI0139), per un massimo di 6 unita' lavorative; succursale di Ancona - localita' Baraccola (Ancona) (NID 9811AN0005), per un massimo di 2 unita' lavorative; succursale di Firenze (NID 9900FI0019), per un massimo di 5 unita' lavorative; succursale di Parma (NID 9908PR0003), per un massimo di 1 unita' lavorativa; succursale di Verona (NID 9806VR0005), per un massimo di 1 unita' lavorativa, per il periodo dal 1o aprile 1999 al 30 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 1o aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 27 aprile 2000, n. 28212, limitatamente all'art. 1. Roma, 6 luglio 2000 Il direttore generale: Daddi