Art. 4. Sono confermate le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze n. 181/2000 e 191/2000, non in contrasto con la presente ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 20 luglio 2000 Il commissario governativo: Floris