Art. 4.
    Sono   confermate  le  disposizioni  contenute  nelle  precedenti
ordinanze  n.  181/2000  e 191/2000, non in contrasto con la presente
ordinanza.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 20 luglio 2000
                                   Il commissario governativo: Floris