Art. 2.
  L'E.S.A.F.  viene  autorizzato a prelevare un maggior volume di 0,8
Mmc   complessivi   nei   mesi  di luglio  e agosto  per  far  fronte
alle maggiori   richieste  per  uso  turistico.  Tale  volume  verra'
compensato con le minori erogazioni dei mesi da ottobre a dicembre.