Art. 3. Resta fermo quant'altro disposto con la sopra citata ordinanza n. 187 del 13 marzo 2000 e non in contrasto con la presente ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 27 luglio 2000 Il commissario governativo: Floris