(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

  Autoveicoli con motore ad accensione spontanea.
    a) Misurazione  dell'opacita'  dei  gas  in  libera accelerazione
(motore  disinnestato,  ovvero  il motore viene accelerato dal regime
minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.
    b) Condizionamento del veicolo:
      1)   I   veicoli   possono  essere  sottoposti  a  prova  senza
condizionamento  anche  se, per questioni di sicurezza, e' necessario
verificare  che  il  motore  sia  caldo  e  in  condizioni meccaniche
soddisfacenti.
      2)  Fatta  eccezione per quanto disposto al successivo punto d)
5),  la  prova non puo' essere considerata negativa se il veicolo non
e' stato condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono.
      3)  Il  motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio,
ad  esempio,  la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda
nell'alloggiamento  dell'asta  di  misurazione del livello dell'olio,
deve essere di almeno 80o C, o corrispondere alla normale temperatura
di  esercizio,  se  essa  e'  inferiore,  o ancora la temperatura del
blocco   motore,   misurata  mediante  il  livello  delle  radiazioni
infrarossi,   deve   essere   almeno,   equivalente.   Se,   per   la
configurazione   del   veicolo,   questo   tipo   di  misurazione  e'
impraticabile,  la  normale  temperatura di esercizio del motore puo'
essere  ottenuta  in  altro  modo, ad esempio azionando la ventola di
raffreddamento del motore.
      4)  L'impianto  di scarico deve essere spurgato mediante almeno
tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.
    c) Procedura di prova:
      1)  Esame visivo delle parti rilevanti dell'impianto di scarico
volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni.
      2)  Il  motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere
al  minimo  prima  di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera.
Nel  caso  di  veicoli  pesanti  a  motore  diesel,  cio'  implica un
intervallo di dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore.
      3)  Per  iniziare  ciascun  ciclo  di  accelerazione libera, il
pedale  dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e
regolarmente  (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in
modo da ottenere l'erogazione massima della pompa di iniezione.
      4)  Durante  ciascun  ciclo  di  accelerazione libera, prima di
rilasciare  il  comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere
il   regime   massimo  o,  nel  caso  dei  veicoli  con  trasmissione
automatica,  il  regime specificato dal costruttore o ancora, se tale
dato  non  e' disponibile, i 2/3 del regime massimo. Cio' puo' essere
verificato  ad  esempio controllando il regime del motore o lasciando
trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il
rilascio  dell'acceleratore;  per  i  veicoli  delle  categorie 1 e 2
dell'allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.
    d) Valori limite:
      1)  Il  livello di concentrazione non dovra' essere superiore a
quello   registrato   sulla   piastrina   conformemente   al  decreto
ministeriale 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/306/CEE
del consiglio.
      2)  Ove  tale  dato  non  sia  ancora disponibile, non dovranno
essere   superati  i  seguenti  valori  limite  del  coefficiente  di
assorbimento per:
        i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m-1;
        i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m-1;
        oppure  valori  equivalenti  in caso di impiego di un tipo di
apparecchio diverso da quello utilizzato per l'omologazione CE.
    3)  I  veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima
volta  anteriormente  al  1o  gennaio  1980,  sono  esentati  da tali
requisiti.
    4) Si considera che veicoli non abbiano superato la prova solo se
la  media  aritmetica  dei valori registrati in almeno gli ultimi tre
cicli  di  accelerazione  libera  e' superiore al valore limite. Cio'
puo' essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente
dalla  media  registrata o in base ai risultati di un qualsiasi altro
calcolo   statistico   che   tenga   conto  della  dispersione  delle
misurazioni.
    5)  Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni
del punto 8.2.2., d), 4), si considera che un veicolo non ha superato
la  prova  se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai
valori  limite  dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo
tre  cicli  di  spurgo  (o  metodo  equivalente),  come  previsto dal
precedente punto b) 3).
  Sempre   al   fine   di  evitare  prove  inutili,  in  deroga  alle
prescrizione  8.2.2.,d),  4), si considera che un veicolo ha superato
la  prova  se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai
valori  limite  dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo
di  tre  cicli  di  spurgo  ( o metodo equivalente) come previsto dal
precedente punto b) 3).
    6)  Per  il controllo previsto al punto c) deve essere utilizzato
un  opacimetro  conforme  a  quanto  prescritto  dall'articolo  241 e
dall'appendice  X  al  titolo  III del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada.