IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Vista  la  legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di
conversione  con  modificazioni  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149,  recante  interventi  urgenti in favore dell'economia che recita
"le  garanzie  concesse,  prima  della  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  da  soci  di cooperative agricole, a favore delle
cooperative   stesse,   di   cui   sia  stata  previamente  accertata
l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  80161  del  2  febbraio 1994,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con
il  quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1 comma 1-bis;
  Vista  la  circolare  n.  17  del  14 luglio 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di  curatori  fallimentari,  commissari  liquidatori e presidenti dei
collegi sindacali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2 ottobre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 238
dell'11 ottobre  1995,  con il quale sono stati approvati i risultati
dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze  presentate  ai  sensi della
citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  18 dicembre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996,
con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre
1995  in  sostituzione  di  quello  di  cui  al  decreto ministeriale
2 ottobre 1995 n. 83667;
  Considerato  che  il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria
con  sentenza  n.  418  del  19 aprile  2000  ha  accolto  i  ricorsi
presentati da Vincenzo Pacchiarini, Teodoro Fontetrosciani Continelli
e  Giampaolo  Di  Cesare,  soci  fideiussori  della cooperativa G. Di
Vittorio,  contro  il  Ministero  delle risorse agricole alimentari e
forestali,  ora  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,
annullando  il  decreto  ministeriale 18 dicembre 1995 nella parte in
cui  esclude  la  cooperativa Di Vittorio dall'accollo a carico dello
Stato  ai  sensi  della legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis, delle
garanzie prestate dai soci ricorrenti;
  Considerato  che  la predetta sentenza e' immediatamente esecutiva,
anche   se   sara'   gravata   da   appello  da  proporsi  da  questa
amministrazione tramite l'avvocatura generale;
  Esaminate    nel    merito   le   domande   e   la   documentazione
allegata,presentate dai suddetti soci garanti;
  Preso atto della annotazione riportata nella scheda A4 dal curatore
che  dichiara  che  i  debiti  della cooperativa garantiti da Teodoro
Fontetrosciani  Continelli  ed  altri  sono  stati  pagati  dai  soci
fideiussori  e  che  conseguentemente  non sono stati mai iscritti al
passivo della procedura concorsuale;
  Preso  atto  che  i  crediti garantiti da Vincenzo Pacchiarini sono
stati soddisfatti dalla procedura;
  Visto  che, ai sensi dell'art. 2, punto 1, del decreto ministeriale
2 febbraio  1994, sono ammesse all'intervento finanziario le garanzie
prestate  per crediti ammessi nello stato del passivo e nei limiti da
esso risultanti;
  Constatata  la  regolarita' dell'istanza presentata da Giampaolo Di
Cesare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La garanzia prestata da Giampaolo Di Cesare socio della cooperativa
G.  Di  Vittorio a favore della Banca Toscana e' inserita nell'elenco
n.  1  allegato  al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, al n. 64;