Art. 2. La specialita' medicinale "Temodal" e' classificata come segue: "Temodal": 5 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale classe "H". Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 44.125 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 72.800 (IVA inclusa). Su tale prezzo la ditta e' tenuta ad applicare uno sconto minimo agli ospedali del 7%. "Temodal": 20 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale classe "H". Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 176.500 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 291.300 (IVA inclusa). Su tale prezzo la ditta e' tenuta ad applicare uno sconto minimo agli ospedali del 7%. "Temodal": 100 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale classe "H". Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 882.500 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 1.221.000 (IVA inclusa). Su tale prezzo la ditta e' tenuta ad applicare uno sconto minimo agli ospedali del 7%. TEMODAL: 250 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale classe "H". Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 2.206.250 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 2.928.800 (IVA inclusa). Su tale prezzo la ditta e' tenuta ad applicare uno sconto minimo agli ospedali del 7%. L'azienda si impegna inoltre a non commercializzare le altre confezioni.