Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Possono  beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a):
    a)  piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta
nella  disciplina  comunitaria  degli  aiuti  di Stato alle piccole e
medie  imprese  n.  96/C213/04,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 23 luglio 1996 e riportata in allegato al
presente decreto;
    b) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
    c) i consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma
cooperativa,  fra  piccole  imprese  industriali o fra tali imprese e
piccole  imprese  commerciali  e di servizi costituite anche in forma
cooperativa,  aventi  lo  scopo di fornire servizi, anche nell'ambito
del  terziario  avanzato,  diretti  a  promuovere  lo sviluppo, anche
tecnologico,    e    la   realizzazione   della   produzione,   della
commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;
    d)  i  consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane di
produzione  di  beni  e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della
legge  8  agosto  1985,  n.  443,  nonche'  i  consorzi e le societa'
consortili  costituiti  dalle predette imprese e dalle imprese di cui
alla lettera c);
    e)  le  societa'  consortili  a capitale misto pubblico e privato
aventi   come   scopo   statutario  la  prestazione  di  servizi  per
innovazione  tecnologica,  gestionale  e  organizzativa  alle piccole
imprese  industriali,  commerciali, di servizio, nonche' alle imprese
artigiane  di  produzione  di  beni  e  servizi.  Tali  societa' sono
costituite  da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, con
un  capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; ad esse possono
partecipare,  in deroga all'art. 2602 del codice civile, universita',
C.N.R.,  E.N.E.A.  e  camere  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura,  istituti  ed  aziende  di  credito, altri enti pubblici
anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti
privati  operanti  nei  settori  della  ricerca,  della finanza e del
credito,    nonche'   associazioni   sindacali   di   categoria   tra
imprenditori;
    f)  grandi  imprese, non rientranti nella definizione di cui alla
lettera a) del presente articolo.