Art. 4.
            Distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici
         dagli enti pubblici di ricerca e dalle universita'
  1.  Per  l'esercizio  2000, al fine di conseguire l'agevolazione di
cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  del  presente decreto, il
soggetto beneficiario di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c), d),
e), previo assenso del personale da assegnare in distacco temporaneo,
invia   apposita   domanda   al  rappresentante  legale  dell'ente  o
dell'ateneo, dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti
indicazioni:
    a)  dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di
attivita';
    b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
    c) durata del distacco;
    d)  descrizione  sintetica  delle  funzioni  che  si  propone  di
assegnare  al  personale in distacco e delle modalita' di inserimento
presso il richiedente;
    e)  dati  identificativi  del  personale  per  il  quale e' stato
chiesto il distacco;
    f)  sede  di  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca e nome del
responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.
  2.  La  domanda  e'  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  del
soggetto  beneficiario.  Ad  essa e' allegata una dichiarazione della
persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni
da svolgere.
  3.  L'ente  o  l'ateneo,  entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda   di  cui  al  comma  1,  comunica  ai  soggetti  beneficiari
l'accoglimento   della   medesima,   la   reiezione  motivata  ovvero
l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco
avvenuto   l'ente  o  l'ateneo  ne  da'  comunicazione  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica ed alle
organizzazioni   sindacali  di  categoria  firmatarie  del  contratto
collettivo del comparto.
  4.  Al  termine di ogni anno di attivita' e comunque al termine del
periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette all'ente
o  all'ateneo  una relazione sull'attivita' svolta, controfirmata dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario.
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 14, comma 3, della
legge  24 giugno 1997, n. 196, al personale in distacco temporaneo e'
assicurata   la   progressione   retributiva  prevista  dal  relativo
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro, il reintegro, al termine
del  periodo  di  distacco,  nella  sede di servizio e nelle funzioni
svolte  alla  data di assegnazione. Il predetto personale, durante il
periodo  di distacco, puo' chiedere in ogni momento la cessazione del
distacco  medesimo  e  il  reintegro  di  cui  al  presente comma; la
cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.