Art. 6.
                      Controllo e monitoraggio
  1.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica oltre alle attivita' di cui all'art. 3, comma 8, effettua
controlli  a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui al
presente  decreto,  anche avvalendosi di societa' o enti prescelti ai
sensi  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. In caso di non
veridicita'  delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione
delle  relative  sanzioni  penali,  i contributi e le assegnazioni in
distacco  temporaneo  sono  revocate  ed  il soggetto responsabile e'
escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente
decreto  ed e' obbligato alla restituzione di quanto illegittimamente
percepito.
  2.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica    effettua   il   monitoraggio   sull'attuazione   delle
disposizioni  di cui al presente decreto e sui risultati dei progetti
di  ricerca,  verificandone  la  coerenza  con  gli  obiettivi di cui
all'art.  14  della  legge  24 giugno 1997, n. 196, potendo acquisire
dati   e   disporre  visite  presso  i  soggetti  beneficiari,  anche
avvalendosi  delle  societa'  e  degli enti di cui al comma 1, ovvero
degli esperti iscritti agli albi ministeriali.