Art. 6. Controllo e monitoraggio 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica oltre alle attivita' di cui all'art. 3, comma 8, effettua controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui al presente decreto, anche avvalendosi di societa' o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. In caso di non veridicita' delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile e' escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente decreto ed e' obbligato alla restituzione di quanto illegittimamente percepito. 2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e sui risultati dei progetti di ricerca, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle societa' e degli enti di cui al comma 1, ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.