Art. 7. Termine per la presentazione delle domande 1. Per l'esercizio 2000 le domande di cui all'art. 3, comma 5, e le richieste degli enti di ricerca e degli atenei di cui all'art. 5, comma 2, possono essere inoltrate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 18 maggio 2000 Il Ministro: Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 156