Art. 7.
             Termine per la presentazione delle domande
  1. Per l'esercizio 2000 le domande di cui all'art. 3, comma 5, e le
richieste  degli  enti  di  ricerca e degli atenei di cui all'art. 5,
comma  2,  possono  essere  inoltrate al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica a partire dal decimo giorno
successivo  alla  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Il  presente  decreto  sara'
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
    Roma, 18 maggio 2000
                                                Il Ministro: Zecchino
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2000
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio
n. 156