Art. 2.
  Il  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1 e'
ulteriormente  prorogato  per  il  periodo  dal 6 settembre 1997 al 5
marzo  1998,  unita'  di  Roma (NID 9712RM0100), per un massimo di 11
unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il 23 ottobre 1997 con decorrenza 6
settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi