Art. 2. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998, unita' di Roma (NID 9712RM0100), per un massimo di 11 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 6 settembre 1997. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2000 Il direttore generale: Daddi