Art. 2. 1. L'Ufficio italiano dei cambi provvede a classificare le operazioni secondo una logica economico-finanziaria atta a garantire una omogeneita' degli aggregati. 2. La classificazione va effettuata tenendo conto dell'evoluzione dei mercati finanziari con particolare attenzione agli strumenti di finanza innovativa o a nuovi mezzi di pagamento. 3. La classificazione deve tenere presente che l'introduzione dell'euro comportera' nel 2002 la sostituzione delle banconote dei paesi dell'area euro con biglietti denominati in euro. 4. Le analisi devono essere condotte anche in coerenza con quanto previsto nell'art. 3, comma 4, lettera d), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.