Art. 2.
  1. L'Ufficio   italiano   dei  cambi  provvede  a  classificare  le
operazioni  secondo una logica economico-finanziaria atta a garantire
una omogeneita' degli aggregati.
  2. La  classificazione  va effettuata tenendo conto dell'evoluzione
dei  mercati  finanziari con particolare attenzione agli strumenti di
finanza innovativa o a nuovi mezzi di pagamento.
  3. La  classificazione  deve  tenere  presente  che  l'introduzione
dell'euro  comportera'  nel  2002 la sostituzione delle banconote dei
paesi dell'area euro con biglietti denominati in euro.
  4. Le  analisi  devono essere condotte anche in coerenza con quanto
previsto nell'art. 3, comma 4, lettera d), del decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  143,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991,   n.  197,  sostituito  dall'art.  1  del  decreto  legislativo
26 maggio 1997, n. 153.