Art. 3. 1. L'Ufficio italiano dei cambi stabilisce, con propria circolare, i criteri e le modalita' di aggregazione, gli attributi informativi, il contenuto e la codifica di ciascuna delle voci, i criteri di raccordo con i dati registrati all'interno dell'archivio unico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche' gli standards tecnici e i tracciati records. 2. La circolare deve essere emanata dall'Ufficio italiano dei cambi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Anche la circolare dell'Ufficio italiano dei cambi deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.