Art. 3.
  1. L'Ufficio  italiano dei cambi stabilisce, con propria circolare,
i  criteri e le modalita' di aggregazione, gli attributi informativi,
il  contenuto  e  la  codifica  di  ciascuna delle voci, i criteri di
raccordo  con  i  dati registrati all'interno dell'archivio unico, di
cui  all'art.  2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  5 luglio 1991, n. 197, nonche' gli
standards tecnici e i tracciati records.
  2. La circolare deve essere emanata dall'Ufficio italiano dei cambi
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Anche la circolare
dell'Ufficio italiano dei cambi deve essere pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.