Art. 6. 1. Il presente decreto e le disposizioni attuative contenute nella circolare dell'Ufficio italiano dei cambi si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al mese di ottobre 2000, da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi entro la seconda decade di dicembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2000 Il Ministro: Visco