Art. 6.
  1.  Il presente decreto e le disposizioni attuative contenute nella
circolare  dell'Ufficio  italiano  dei  cambi  si applicano a partire
dalle  segnalazioni  riferite  al  mese di ottobre 2000, da inoltrare
all'Ufficio  italiano  dei  cambi entro la seconda decade di dicembre
2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2000
                                                   Il Ministro: Visco