Art. 2.
  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1
e' prorogata dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001.
  L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma
8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi