Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 1 luglio 1999 al 30 dicembre 1999; unita' di Diga del Melito (Catanzaro) (NID 9918CZ0065), per un massimo di quattro unita' lavorative; Milano e Pioltello (Milano) (NID9903MI0104), per un massimo di centotrentadue unita' lavorative; Roma (NID9912RM0085), per un massimo di quattro unita' lavorative; Stresa (Verba-nio-Cusio-Ossola) (NID9901VB0006), per un massi-mo di sette unita' lavorative; Tauriano (Pordenone) (NID9907000019), per un massimo di due unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1999, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2000 Il direttore generale: Daddi