Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo  dal 1 luglio 1999 al 30
dicembre   1999;   unita'   di   Diga  del  Melito  (Catanzaro)  (NID
9918CZ0065),  per  un  massimo di quattro unita' lavorative; Milano e
Pioltello  (Milano) (NID9903MI0104), per un massimo di centotrentadue
unita'  lavorative;  Roma  (NID9912RM0085), per un massimo di quattro
unita'  lavorative;  Stresa (Verba-nio-Cusio-Ossola) (NID9901VB0006),
per  un  massi-mo  di  sette  unita' lavorative; Tauriano (Pordenone)
(NID9907000019), per un massimo di due unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il 2 agosto 1999, art. 1, comma 10,
legge n. 223/1991.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi