Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art  1  e'  prorogato  per  il periodo dal 21 dicembre 1999 al 20
giugno  2000;  unita'  di  Magenta  (Milano) (NID 9903MI0159), per un
massimo di cinquantacinque unita' lavorative.
  Istanza  aziendale presentata il 17 dicembre 1999 con decorrenza 21
dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga  eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi