Art. 3.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  ulteriormente prorogato per il periodo dal 13 maggio
2000 al 12 novembre 2000.
  Unita'  di, Milano (NID 0003MI0072), per un massimo di sette unita'
lavorative in CIGS unita' di Roma (NID 0012RM0023), per un massimo di
una unita' lavorativa in CIGS.
  L'Istituto  nazionale  di  previdenza per i giornalisti italiani e'
autorizzato   a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi