Art. 3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 13 maggio 2000 al 12 novembre 2000. Unita' di, Milano (NID 0003MI0072), per un massimo di sette unita' lavorative in CIGS unita' di Roma (NID 0012RM0023), per un massimo di una unita' lavorativa in CIGS. L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2000 Il direttore generale: Daddi