IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista  la sentenza n. 42 del 9 marzo 2000 pronunciata dal tribunale
di Latina, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Coni Sud;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 22 giugno 2000, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  9 marzo 2000, il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla
predetta societa';
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa' con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione
del  trattamento  di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n.
223/1991;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta la necessita' di prorogare il trattamento di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud, con sede
in  Borgograppa (Latina) unita' di Buccino (Salerno) (NID 0015SA0023)
per un massimo di 93 unita' lavorative e' prorogata la corresponsione
del  trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno
2000 all'8 dicembre 2000.