Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il periodo dal 19 gennaio 2000 al 31
marzo  2000,  unita' di Cesano Maderno (Milano) (NID 0003MI0014), per
un massimo di 5 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale presentata il 22 febbraio 2000 con decorrenza 19
gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi