Art. 2.
  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1
e'  ulteriormente prorogata per il periodo dal 9 settembre 2000 all'8
marzo 2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione    salariale   ai   lavo-ratori   interessati,   nonche'
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis
della legge n. 160/1988, citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi