Art. 2.

1. A decorrere dal 1 ottobre 2000 non e' consentito:
  rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per tipo di cintura di
sicurezza,  di  sistema  di  ritenuta  o  di  sistema di ritenuta dei
bambini, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, oppure
  rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in
circolazione di un veicolo, ne' la vendita o l'immissione sul mercato
di  cinture  di  sicurezza, sistemi di ritenuta o sistemi di ritenuta
dei  bambini,  per  motivi  riguardanti  le  cinture di sicurezza e i
sistemi di ritenuta o i sistemi di ritenuta per bambini, se essi sono
conformi   alle   prescrizioni  del  decreto  19 novembre  1977  come
modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1 ottobre 2001 non e' consentito:
  rilasciare l'omologazione CE, oppure
  rilasciare  l'omologazione nazionale, di un tipo di veicolo, se non
sono  soddisfatte  le prescrizioni del decreto 19 novembre 1977, come
modificato  dal presente decreto, con riguardo ai sistemi di ritenuta
dei bambini o all'installazione delle cinture di sicurezza in tutti i
posti a sedere dei veicoli della categoria Ml, compresi eventualmente
i sistemi integrati di ritenuta dei bambini.
Tuttavia,  l'installazione  di cinture a tre punti su tutti i posti a
sedere dei veicoli della categoria M1 e' prescritta a decorrere dal 1
aprile  2002. Fino a tale data, per l'installazione delle cinture sui
sedili  dei  veicoli  della categoria Ml si applicano le prescrizioni
dell'allegato  XV  del  decreto  19 novembre 1977 come modificato dal
decreto 25 novembre 1996.

3. A decorrere dal 1 ottobre 2002:
  non  sono  considerati  validi,  ai  fini dell'art. 7, comma 1, del
decreto   8 maggio  1995,  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto
13 maggio  1999,  i  certificati  di  conformita'  che accompagnano i
veicoli  nuovi della categoria M1 conformemente al medesimo decreto e
non  e'  consentita  l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in
circolazione  dei  veicoli  nuovi  che  non  siano accompagnati da un
certificato  di  conformita' a norma del decreto 8 maggio 1995, salvo
che  vengano  fatte  valere  le disposizioni dell'art. 8, comma 2, di
detto decreto,
  non  e' consentita l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in
circolazione  dei  veicoli nuovi delle categorie N1 e M2 di massa non
superiore  a  3,5  t per quanto riguarda, se sono installati, sistemi
integrati  di ritenuta dei bambini, per motivi concernenti le cinture
di  sicurezza e i sistemi di ritenuta, se le prescrizioni del decreto
19 novembre  1977,  come  modificato  dal  presente decreto, non sono
soddisfatte.
Tuttavia,  l'installazione  di cinture a tre punti su tutti i posti a
sedere  dei veicoli della categoria M1 e' prescritta a decorrere al 1
ottobre 2004. Fino a tale data, per l'installazione delle cinture sui
sedili  dei  veicoli  della categoria M1 si applicano le prescrizioni
dell'allegato  XV  del  decreto  19 novembre 1977 come modificato dal
decreto 25 novembre 1996.
4.  A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai fini dell'art. 7, comma 1, del
decreto   8 maggio  1995,  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto
13 maggio  1999, si applicano le prescrizioni del decreto 19 novembre
1977,  come  modificato  dal  presente  decreto,  relative ai sistemi
integrati  di  ritenuta dei bambini, laddove montati sul veicolo come
dotazione di serie.