Art. 2. 1. A decorrere dal 1 ottobre 2000 non e' consentito: rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per tipo di cintura di sicurezza, di sistema di ritenuta o di sistema di ritenuta dei bambini, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, oppure rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in circolazione di un veicolo, ne' la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta o sistemi di ritenuta dei bambini, per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta o i sistemi di ritenuta per bambini, se essi sono conformi alle prescrizioni del decreto 19 novembre 1977 come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 ottobre 2001 non e' consentito: rilasciare l'omologazione CE, oppure rilasciare l'omologazione nazionale, di un tipo di veicolo, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto 19 novembre 1977, come modificato dal presente decreto, con riguardo ai sistemi di ritenuta dei bambini o all'installazione delle cinture di sicurezza in tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria Ml, compresi eventualmente i sistemi integrati di ritenuta dei bambini. Tuttavia, l'installazione di cinture a tre punti su tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria M1 e' prescritta a decorrere dal 1 aprile 2002. Fino a tale data, per l'installazione delle cinture sui sedili dei veicoli della categoria Ml si applicano le prescrizioni dell'allegato XV del decreto 19 novembre 1977 come modificato dal decreto 25 novembre 1996. 3. A decorrere dal 1 ottobre 2002: non sono considerati validi, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto 8 maggio 1995, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi della categoria M1 conformemente al medesimo decreto e non e' consentita l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformita' a norma del decreto 8 maggio 1995, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, di detto decreto, non e' consentita l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi delle categorie N1 e M2 di massa non superiore a 3,5 t per quanto riguarda, se sono installati, sistemi integrati di ritenuta dei bambini, per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se le prescrizioni del decreto 19 novembre 1977, come modificato dal presente decreto, non sono soddisfatte. Tuttavia, l'installazione di cinture a tre punti su tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria M1 e' prescritta a decorrere al 1 ottobre 2004. Fino a tale data, per l'installazione delle cinture sui sedili dei veicoli della categoria M1 si applicano le prescrizioni dell'allegato XV del decreto 19 novembre 1977 come modificato dal decreto 25 novembre 1996. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto 8 maggio 1995, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, si applicano le prescrizioni del decreto 19 novembre 1977, come modificato dal presente decreto, relative ai sistemi integrati di ritenuta dei bambini, laddove montati sul veicolo come dotazione di serie.