(all. 11 - art. 1)
                                                           ALLEGATO X

                             ISTRUZIONI

Ogni  cintura  di  sicurezza  deve  essere accompagnata da istruzioni
concernenti  i  punti  seguenti,  redatte nella lingua o nelle lingue
    dello Stato membro in cui si prevede di metterle in vendita:

1.  Istruzioni  per  l'installazione (non richieste se il costruttore
consegna  il veicolo munito di cinture di sicurezza) che specifichino
per quale tipo di veicolo il completo e' adatto ed il metodo corretto
di  attacco  del  complesso al veicolo, con annessa un'avvertenza per
                   evitare l'usura delle cinghie.

2. Istruzioni per l'uso (possono essere incluse nel manuale per l'uso
di'  veicolo  qualora  il  costruttore  consegni il veicolo munito di
cinture  di  sicurezza)  che specifichino le istruzioni per garantire
che  l'utente tragga il massimo vantaggio dalla cintura di sicurezza.
           In dette istruzioni e' opportuno far rilevare:

    a) l'importanza di indossare la cintura in tutti i percorsi;

   b) il modo corretto di indossare la cintura, ed in particolare:

                - la posizione prevista della fibbia,

           - la necessita' di portare la cintura ben tesa,

-  la corretta posizione delle cinghie e la necessita' di evitare che
si  attorciglino,  il  fatto che ogni cintura deve essere usata da un
solo  occupante  alla  volta e che non si deve far passare la cintura
   intorno ad un bambino seduto sulle ginocchia di un passeggero;

             c) il metodo di funzionamento della fibbia;

            d) il metodo di Funzionamento del regolatore;

e)  il  metodo  di  funzionamento  dei  riavvolgitori  nel caso siano
incorporati  nel  complesso  ed il metodo che consente di controllare
                         che sono bloccati;

f)  i  metodi  raccomandati  per  la  pulizia  della  cintura  e  per
            ricomporla, ove occorra, dopo averla pulita;

g) la necessita' di sostituire la cintura quando sia stata utilizzata
in un grave incidente o quando presenti tracce di sensibile logorio o
dei  tagli  oppure,  nel  caso  di una cintura di sicurezza munita di
      pretensionatore, quando quest'ultimo sia stato azionato;

h)  il fatto che la cintura non deve assolutamente essere trasformata
o  alterata  in  modo  qualsiasi,  poiche'  tali  cambiamenti possono
rendere  la  cintura  inefficiente;  nel  caso  in  cui  il  tipo  di
costrizione  consenta di smontare le parti che la compongono, occorre
      siano fornite istruzioni per una ricomposizione corretta;

i) il fatto che la cintura e' concepita per essere usata da occupanti
                 che hanno la statura di un adulto;

     j) il riavvolgimento della cintura quando non e' impiegata.

3.  Nelle  istruzioni  per l'installazione delle cinture di sicurezza
munite  di  un riavvolgitore del tipo 4N e sull'eventuale imballaggio
di  dette  cinture  deve  essere indicato che esse non si prestano al
montaggio  in  autoveicoli per il trasporto di persone con un massimo
       di nove posti a sedere, compreso quello del conducente.

4.   Il  costruttore  del  veicolo  deve  indicare  nel  libretto  di
istruzioni,  per  ciascuno dei sedili dei passeggeri, l'idoneita' del
sedile  al  trasporto di bambini fino ai 12 anni (o di altezza fino a
1,5  m) o all'installazione di un sistema di ritenuta per bambini. Le
informazioni  devono  essere redatte nella lingua ufficiale, o almeno
in  una  delle  lingue  ufficiali,  del  paese  in  cui il veicolo e'
                              venduto.

4.1.  Per  ciascuno  dei  sedili dei passeggeri rivolti in avanti, il
                          costruttore deve:

4.1.1.  indicare  se  il  sedile  e'  idoneo  all'installazione di un
      sistema di ritenuta per bambini di categoria universale,

4.1.2.  fornire  un  elenco  di  sistemi  di  ritenuta  di  categoria
universale  o  semiuniversale,  limitata  o  specifica ad un veicolo,
idonei  al  sedile  del  veicolo in questione, indicando la fascia di
              eta' alla quale i sistemi sono destinati,

4.1.3.  fornire  una  ritenuta  per  bambini incorporata indicando la
fascia  o  le  fasce  di  eta'  alle  quali la ritenuta e' destinata,
             eventualmente per ciascuna configurazione,

4.1.4. oppure qualsiasi combinazione dei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.

4.1.5.  Se una determinata fascia di eta' non e' contemplata ai punti
4.1.1 4.1.4 per quanto riguarda un determinato sedile, il costruttore
deve  indicare che i bambini appartenenti a quella determinata fascia
       di eta' non devono essere trasportati su detto sedile.

4.1.6.  Un  esempio  di formato adatto a questo tipo di incoronazione
           figura nell'appendice 1 del presente allegato.
            ----> vedere tabella a pag. 62 del S.O. <----