(all. 17 - art. 1)
                                                         ALLEGATO XVI

              CONTROLLO DI CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

                              1. PROVE

Deve  essere  dimostrato che le cinture di sicurezza sono conformi ai
          requisiti su cui sono basate le: seguenti prove:

1.1.   Verifica  delle  soglie  di  bloccaggio  e  della  durata  dei
             riavvolgitori con bloccaggio di emergenza.

Conformemente  alle  disposizioni  del punto 2.7.7.2. nella direzione
piu'  sfavorevole  dopo  aver  superato  la prova di durata di cui ai
punti 2.7.2, 2.7.7.1 e 2.7.7.3 e come prescritto al punto 2.4.5.2.5.

1.2. Verifica della durata dei riavvolgitori a bloccaggio automatico

Conformemente  alle  disposizioni del punto 2.7.7.1, completato dalle
prove  di  cui  ai  punti 2.7.2 e 2.7.7.3, e come prescritto al punto
                             2.4.5.1.3.

     1.3 Prova di resistenza delle cinghie dopo condizionamento

Conformemente  al  procedimento  descritto  al  punto  2.7.5  e  dopo
condizionamento in conformita' alle prescrizioni dei punti da 2.7.3.1
                             a 2.7.3.5.

       1.3.1. Prova di resistenza delle cinghie dopo abrasione

Conformemente   al   procedimento  di  cui  al  punto  2.7.5  e  dopo
 condizionamento in conformita' alle prescrizioni del punto 2.7.3.6.

                   1.4. Prova di microscorrimento

       Conformemente al procedimento descritto al punto 2.7.4.

                    1.5. Prova delle parti rigide

       Conformemente al procedimento descritto al punto 2.7.6.

1.6.  Verifica  delle  prestazioni  della  cintura di sicurezza o del
   sistema di ritenuta quando sono sottoposti alla prova dinamica

                  1.6.1. Prova con condizionamento

1.6.1.1.  Cinture  o sistemi di ritenuta muniti di un riavvolgitore a
bloccaggio  di  emergenza:  conformemente alle prescrizioni dei punti
2.7.8  e 2.7.9., utilizzando una cintura sottoposta precedentemente a
45000  cicli  della  prova  di durata del riavvolgitore prescritta al
punto  2.7.7.1  e  alle  prove  definite  nei  punti 2.4.2.3, 2.7.2 e
                              2.7.7.3.

1.6.1.2.  Cinture  o sistemi di ritenuta muniti di un riavvolgitore a
bloccaggio  automatico:  conformemente  alle  prescrizioni  dei punti
2.7.8  e  2.7.9,  utilizzando  una cintura sottoposta in precedenza a
10000  cicli  della  prova  di durata del riavvolgitore prescritti al
punito  2.7.7.1  e  alle  prove  prescritte ai punti 2.4.2.3, 2.7.2 e
                              2.7.7.3.

1.6.1.3.  Cinture statiche: conformemente alle prescrizioni dei punti
2.7.8  e  2.7.9  eseguite su una cintura di sicurezza sottoposta alla
             prova prescritta ai punti 2.4.3.2 e 2.7.2.

                 1.6.2. Prova senza condizionamento

      Conformemente alle prescrizioni dei punti 2.7.8 e 2.7.9.

                2. FREQUENZA DELLA PROVA E RISULTATI

2.1. La frequenza delle prove di conformita' alle prescrizioni di cui
ai  punti  da 1.1 a 1.5 del presente allegato deve essere controllata
statisticamente  e  su  base casuale conformemente ad uno dei normali
            procedimenti di assicurazione della qualita'.

2.1.1. Nel caso inoltre di riavvolgitori con bloccaggio di emergenza,
            tutti i complessi devono essere controllati:

2.1.1.1.  conformemente alle prescrizioni di cui ai punti 2.7.7.2.1 e
2.7.7.2.2, nella direzione piu' sfavorevole come specificato al punto
2.7.7.2.1.2.   I   risultati   della   prova   devono  soddisfare  le
           prescrizioni dei punti 2.4.5.2.1.1 e 2.4.5.2.3,

2.1.1.2.  oppure  conformemente  alle  prescrizioni  di  cui al punto
2.7.7.2.3  nella  direzione piu' sfavorevole. Nondimeno, la velocita'
dell'inclinazione  puo' superare quella prescritta purche' non incida
sui  risultati  della  prova.  Questi  ultimi  devono  soddisfare  le
                 prescrizioni del punto 2.4.5.2.1.4.

                  2.2.1. Prove con condizionamento

2.2.1.1.  Nel  caso di cinture munite di riavvolgitore con bloccaggio
d'emergenza,  devono essere sottoposte alla prova prescritta al punto
                   1.6.1.1 del presente allegato:

-  una  su  100000  cinture prodotte, con una frequenza minima di una
ogni  due  settimane,  se  la  produzione  giornaliera supera le 1000
                               unita',

-  una  su  10  000 cinture prodotte, con una frequenza minima di una
all'anno,  se  la  produzione  giornaliera e' inferiore o pari a 1000
                               unita',

-  per  ogni  tipo  di meccanismo di bloccaggio (Ai fini del presente
allegato,  per  "tipo  di  meccanismo  di  bloccaggio"  si intende un
riavvolgitore con bloccaggio d'emergenza il cui meccanismo differisca
soltanto per l'angolo o gli angoli del sensore rispetto al sistema di
                 assi di riferimento del veicolo.).

2.2.1.2.  Nel  caso di cinture munite di riavvolgitore con bloccaggio
automatico e di cinture statiche, devono essere sottoposte alle prove
prescritte,  rispettivamente, ai punti 1.6.1.2 e 1.6.1.3 del presente
                              allegato:

-  una  su  100000  cinture prodotte, con una frequenza minima di una
ogni  due  settimane,  se  la  produzione  giornaliera supera le 1000
                               unita',

-  una  su  10000  cinture  prodotte, con una frequenza minima di una
all'anno,  se  la  produzione  giornaliera e' inferiore o pari a 1000
                               unita'.

                 2.2.2. Prove senza condizionamento

2.2.2.1.  Nel caso di cinture munite di un riavvolgitore a bloccaggio
di  emergenza,  deve essere sottoposto alla prova prescritta al punto
    1.6.2. del presente allegato il seguente numero di campioni:

2.2.2.1.1. per una produzione non inferiore a 5000 cinture al giorno,
due  cinture  ogni  25000 prodotte con una frequenza minima di una al
          giorno per ogni tipo di meccanismo di bloccaggio;

2.2.2.1.2.  per  una  produzione inferiore a 5 000 cinture al giorno,
una  cintura  ogni  5000  prodotte  con  una  frequenza minima di una
         all'anno per ogni tipo di meccanismo di bloccaggio.

2.2.2.2.  Nel  caso  di  cinture dotate di riavvolgitore a bloccaggio
automatico  o  di cinture statiche, deve essere sottoposto alla prova
prescritta al punto 1.6.2 del presente allegato il seguente numero di
                              campioni:

2.2.2.2.1.  per  una  produzione  non  inferiore  a  5 000 cinture al
giorno,  due  cinture Ogni 25000 prodotte con una frequenza minima di
              una al giorno per ciascun tipo omologato;

2.2.2.2.2.  per una produzione inferiore a 5000 cinture al giorno una
cintura  ogni  5000 prodotte con una frequenza minima di una all'anno
                      per ogni tipo omologato.

                          2.2.3. Risultati

I  risultati  delle prove devono soddisfare le prescrizioni di cui al
                  punto 2.6.1.3.1 dell'allegato I.

Lo  spostamento  verso l'avanti del manichino puo' essere controllato
con quanto disposto al punto 2.6.1.3.2 (oppure eventualmente 2.6.1.4)
dell'allegato  I,  durante  una  prova  eseguita  con condizionamento
conformemente  al  punto 1.6.1 del presente allegato ricorrendo ad un
                     metodo semplificato adatto.

2.2.3.1.  Nel  caso  di omologazione conformemente al punto 2.6.1.3.3
dell'allegato  I  della  presente  direttiva  e  al  punto  1.6.1 del
presente  allegato,  e'  specificato solamente che nessuna pane della
cintura  deve  rompersi o sganciarsi e che con uno spostamento di 300
mm  non  deve  essere  superata una velocita' di 24 km/h del punto di
                        riferimento toracico.

2.3.  Se  un  campione  non supera una determinata prova, deve essere
eseguita  un'ulteriore  prova per quanto concerne lo stesso requisito
su  almeno altri tre campioni. Nel caso delle prove dinamiche, se uno
di  questi ultimi non supera la prova, il detentore dell'omologazione
deve   comunicare   all'autorita'   competente   che   ha  rilasciato
l'omologazione  le  misure prese per ristabilire la conformita' della
                             produzione.