(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO I

CAMPO  DI  APPLICAZIONE,  DEFINIZIONI, OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE,
                    PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE

0. CAMPO DI APPLICAZIONE

La  presente  direttiva  si  applica  alle  cinture di sicurezza e ai
sistemi  di  ritenuta  destinati  a  essere  installati  nei  veicoli
conformi  alla  definizione  di  cui  all'allegato II della direttiva
70/156/CEE   e   ad  essere  utilizzati  separatamente,  ovvero  come
dispositivi individuali, dagli occupanti adulti dei sedili rivolti in
avanti o all'indietro, e ai sistemi di ritenuta dei bambini destinati
ad essere installati nei veicoli delle categorie M1, N1.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

1.1.  cintura  di  sicurezza  o  cintura,  il complesso costituito da
cinghie,  da  una fibbia di chiusura, da dispositivi di regolazione e
da  elementi di fissaggio, che puo' essere ancorato all'interno di un
veicolo  ed e' concepito in modo da ridurre il rischio di lesioni per
l'utilizzatore  in  caso  di collisione o di improvvisa decelerazione
del  veicolo,  limitando  le  possibilita'  di  movimento  del  corpo
dell'utilizzatore.  Il  dispositivo  di  cui  sopra viene comunemente
chiamato   "complesso",   termine   che   comprende  anche  eventuali
dispositivi  di  assorbimento  dell'energia o di riavvolgimento della
cintura;

1.1.1.  cintura  subaddominale, la cintura che passa davanti al corpo
dell'utilizzatore all'altezza del bacino;

1.1.2.  cintura diagonale, la cintura che passa diagonalmente davanti
al torace, a partire dall'anca fino alla spalla del lato opposto;

1.1.3.  cintura  a  tre` punti, una cintura costituita essenzialmente
dalla  combinazione  di  una  cintura  subaddominale e di una cintura
diagonale;

1.1.4.  cintura  a  bretelle,  una  cintura costituita da una cintura
subaddominaIe e da bretelle;

1.2.  tipo  di  cintura, fina categoria di cinture che non presentano
tra loro differenze essenziali, in particolare per i seguenti punti:

1.2.1.  le  parti  rigide  (fibbia  di  chiusura, parti di fissaggio,
riavvolgitore, ecc.),

1.2.2.  il  materiale,  la  tessitura, le dimensioni, il colore delle
cinghie,

1.2.3. la geometria della cintura:

1.3. cinghia, l'elemento flessibile destinato a trattenere il corpo e
a scaricare le sollecitazioni sugli ancoraggi;

1.4.  fibbia  di  chiusura,  il dispositivo a slacciamento rapido che
consente  all'utilizzatore  di  essere  trattenuto  dalla cintura. La
fibbia puo' comprendere il dispositivo di regolazione, fatto salvo il
caso di una fibbia di cintura a bretelle;

1.5.  dispositivo  di  regolazione,  il  dispositivo  che consente di
regolare   la   cintura   a   seconda   delle   esigenze  individuali
dell'utilizzatore  e  della  posizione  del sedile. Il dispositivo di
regolazione  puo'  costituire  parte  della  fibbia  oppure essere un
riavvolgitore o qualsiasi altra parte della cintura di sicurezza;

1.6.  parti  di  fissaggio,  le parti della cintura, ivi compresi gli
elementi  di  fissaggio  necessari,  che  consentono di fissarla agli
ancoraggi;

1.7.   dispositivo   di  assorbimento  dell'energia,  il  dispositivo
destinato  a  dissipare  l'energia  indipendentemente dalla cinghia o
congiuntamente con la stessa e facente parte di una cintura;

1.8.  riavvolgitore,  il  dispositivo  che  alloggia  parzialmente  o
completamente la cinghia della cintura di sicurezza;

1.8.1.  riavvolgitore  senza  dispositivo  di bloccaggio (tipo 1), il
riavvolgitore  che  permette di srotolare la cinghia per tutta la sua
lunghezza  mediante  una  debole  trazione esterna e che non consente
alcuna regolazione della lunghezza della cinghia srotolata;

1.8.2.  riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio manuale (tipo 2)J
i]  riavvolgitore  munito  di  un  dispositivo di bloccaggio che puo'
essere disinserito manualmente per consentire di srotolare la cinghia
per  la  ;lunghezza  voluta;  il  dispositivo  di bloccaggio entra in
funzione  automaticamente  quando l'utilizzatore cessa di agire sullo
stesso dispositivo;

1.8.3.  riavvolgitore  con dispositivo di bloccaggio automatico (tipo
3),  il  riavvolgitore  che  consente  di srotolare la cinghia per la
lunghezza  voluta  e  che  adatta  automaticamente la lunghezza della
stessa al corpo dell'utilizzatore quando la cintura e' allacciata. Lo
srotolamento  di  una parte ulteriore della cinghia non puo' avvenire
senza intervento intenzionale dell'utilizzatore;

1.8.4. riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza (tipo
4),  il riavvolgitore che, in condizioni normali di guida, non limita
la  liberta'  di  movimento  dell'utilizzatore.  Questo riavvolgitore
comprende  un  dispositivo di regolazione della lunghezza, che adatta
automaticamente   la   cinghia  al  corpo  dell'utilizzatore,  ed  un
meccanismo di bloccaggio azionato, in caso di emergenza, da:

1.8.4.1. una decelerazione del veicolo (sensibilita' singola);

1.8.4.2.  una  combinazione  di  decelerazione del veicolo, movimento
della   cinghia   o   di   qualsiasi   altro  dispositivo  automatico
(sensibilita'  multipla);  1.8.5.  riavvolgitore  con  dispositivo di
bloccaggio  di emergenza a soglia di risposta piu' alta (tipo 4N), un
riavvolgitore  conforme  al  tipo  definito  al  punto  1.8.4, ma con
particolari  caratteristiche  in  funzione del suo impiego in veicoli
delle  categorie  M2,  M3, N1, N2 e N3 (Le categorie dei veicoli sono
definite all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.:

1.8.6.  sistema  di  regolazione in altezza della cintura, un sistema
che  consente  di  regolare  la  posizione  in  altezza  dell'attacco
superiore   della   cintura   in   base   alle  esigenze  individuali
dell'utilizzatore  e  della  posizione del sedile. Detto sistema puo'
essere  considerato  parte della cintura oppure parte dell'ancoraggio
della cintura:

1.9.  ancoraggi della cintura, le parti della struttura del veicolo o
della  struttura  del  sedile  o di qualsiasi altra parte del veicolo
alle quali devono essere fissate le cinture di sicurezza;

1.10. tipo di veicolo, per quanto riguarda le cinture di sicurezza ed
i  sistemi  di  ritenuta,  i  veicoli  che  non  presentano  fra loro
differenze   essenziali,   in   particolare  per  i  seguenti  punti:
dimensioni,  forme  e  materiali  degli  elementi della struttura del
veicolo  o  del  sedile  o  di qualsiasi altra parte del veicolo alla
quale sono fissate le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta:

1.11.  sistema  di ritenuta, il sistema composto da un sedile fissato
alla  struttura  del  veicolo  con mezzi adeguati e da una cintura di
sicurezza  di  cui almeno un ancoraggio e' fissato alla struttura del
sedile;

1.12.  sedile,  una struttura che puo' essere o meno parte integrante
della  struttura  del veicolo, compieta di rivestimento e destinata a
servire  quale  posto  a  sedere per un adulto; il termine indica sia
sedili   separati   sia   quella   parte  di  un  sedile  a  panchina
corrispondente ad un posto singolo;

1.12.1.  sedile anteriore del passeggero, ogni sedile il cui "punto H
piu'  avanzato"  si  trova  davanti o sul piano trasversale verticale
passante per il punto R del conducente;

1.13.  gruppo  di sedili, un sedile del tipo a panchina oppure sedili
separati,  ma  adiacenti  (cioe'  fissati  in  modo che gli ancoraggi
anteriori  di  un  sedile  siano  allineati  con  quelli  anteriori o
posteriori di un altro sedile, oppure si trovino tra gli ancoraggi di
quest'ultimo  sedile),  che  offrono  uno  o  piu' posti a sedere per
adulti:

1.14. sedile a panchina, una struttura, completa di rivestimento, che
offre almeno due posti a sedere per adulti;

1.15. sistema di regolazione, il dispositivo che permette di regolare
il  sedile  o  le sue parti in modo da adeguare la posizione a sedere
alle  caratteristiche morfologiche dell'occupante; questo dispositivo
di regolazione puo' permettere in particolare:

1.1.5.1. uno spostamento longitudinale,

1.15.2. uno spostamento in altezza,

1.15.3. uno spostamento angolare;

1.16.  ancoraggio  del  sedile, il sistema mediante il quale tutto il
sedile  viene  fissato  alla struttura del veicolo, comprese le parti
interessate della struttura del veicolo;

1.17.  tipo di sedile, una categoria di sedili che non presentano fra
loro differenze essenziali sui punti sotto indicati:

1.17.1. struttura, forma, dimensione e materiale dei sedili,

1.17.2. tipo e dimensioni dei sistemi di regolazione e dei sistemi di
bloccaggio,

1.17.3.  tipo  e  dimensioni degli ancoraggi della cintura al sedile,
dell'ancoraggio  del sedile e delle parti interessate della struttura
del veicolo;

1.18. sistema di spostamento, il dispositivo che consente al sedile o
ad una delle sue parti una rotazione o uno spostamento longitudinale,
senza   posizione  intermedia  fissa,  per  agevolare  l'accesso  dei
passeggeri;

1.19.  sistema di bloccaggio, il dispositivo destinato a mantenere il
sedile e le sue parti in tutte le posizioni d'impiego:

1.20.  pulsante  di  apertura  della fibbia incastrato, la fibbia non
deve potersi aprire con una sfera di 40 mm di diametro:

1.21.  pulsante  di  apertura  della fibbia non incastrato, la fibbia
deve potersi aprire con una sfera di 40 mm di diametro;

1.22.  pretensionatore,  un dispositivo supplementare o integrato che
tende  la  cinghia  per  ridurre  il  lasco  della cintura durante la
collisione

1.23.  zona  di  riferimento,  lo  spazio  tra  due  piani  verticali
longitudinali,  distanti  400  mm  e  simmetrici rispetto al punto H,
definito  dalla  rotazione del dispositivo descritto nell'allegato Il
della direttiva 74/60/CEE del Consiglio (GU L 38 dell'11.2.1974, pag.
2.),   da   verticale  a  orizzontale.  Il  dispositivo  deve  essere
posizionato  come  descritto  in  detto  allegato  e  regolato ad una
lunghezza massima di 840 mm;

1.24. airbag, un dispositivo di sicurezza installato per integrare le
cinture  di  sicurezza  e i sistemi di ritenuta dei veicoli a motore,
omero  un  sistema  che, in caso di urto violento del veicolo, gonfia
automaticamente  una  struttura  flessibile destinata a limitare, per
compressione  dei  gas in essa contenuti, le conseguenze del contatto
di  una o piu' parti del corpo di uno degli occupanti del veicolo con
I interno dell'abitacolo:

1.25. airbag passeggero, un airbag destinato a proteggere l'occupante
o gli occupanti di sedili diversi da quello del conducente in caso di
collisione frontale;

1.26.  sistema  di  ritenuta per bambini, una serie di componenti che
possono  includere  una  combinazione  di  cinghie  o  di  componenti
flessibili  con  una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione,
parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno
schermo  di  protezione,  che possono essere ancorati in un veicolo a
motore.  Esso  e' inoltre progettato in modo da ridurre il rischio di
ferimento  dell'utilizzatore  in  quanto,  in caso di collisione o di
decelerazione  improvvisa  del  veicolo,  limita  le  possibilita' di
movimento del corpo;

1.27.  rivolto  all'indietro,  orientato nella direzione opposta alla
normale direzione di marcia del veicolo.

2. OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

2.1. Domanda di omologazione CE di componente.

2.1.1.  Conformemente  all'articolo  3,  paragrafo 4, della direttiva
70/156/CEE, la domanda di omologazioni CE di componente di un tipo di
cintura   di   sicurezza  deve  essere  presentata  dal  fabbricante.
Conformemente   all'articolo   3,   paragrafo   4,   della  direttiva
70/156/CEE,  la  domanda di omologazione ,CE di componente di un tipo
di  sistema di ritenuta deve essere presentata dal fabbricante oppure
dal  costruttore  del  veicolo  su  cui  deve  essere installato tale
sistema.

2.1.2.  Il  modello  della scheda informativa figura nell'appendice 1
dell'allegato II.

2.1.3.  Al  servizio  tecnico  incaricato delle prove di omologazione
devono essere presentati i seguenti campioni:

2.1.3.1. Sei campioni di cui uno come campione di riferimento.

2.1.3.2.  Dieci  metri  di  ciascun tipo di cinghia usato nel tipo di
cintura.

2.1.3.3.  Il  servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione
del componente ha facolta' di richiedere ulteriori campioni.

2.1.4.  Nel  caso  dei  sistemi  di  ritenuta,  il  richiedente  deve
Sottopone  al  sevizio tecnico incaricato delle prove di omologazione
due  campioni  che  possono comprendere due campioni delle cinture di
cui  al  punto  2.1.2.1  e,  a  scelta  del  costruttore,  un veicolo
rappresentativo  del  tipo di veicolo da omologare, oppure la parte o
le  parti del veicolo considerate essenziali dal servizio tecnico per
la prova del sistema di ritenuta.

2.1.5.  Nel caso dei sistemi di ritenuta dei bambini, sono presentati
quattro campioni:

2.1.5.1.  10  m  di ciascun tipo di cinghia utilizzato nel sistema di
ritenuta  dei  bambini,  ad  eccezione della cinghia che passa tra le
gambe, per la quale sono forniti 2 m.

2.1.5.2.  istruzioni  e  particolari  d'imballaggio  conformemente al
punto 14 dell'allegato XVII.

2.1.5.3. Il servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione
ha facolta' di chiedere ulteriori campioni.

2.1.5.4.  Per le culle, quando la ritenuta puo' essere utilizzata con
vari  tipi  di  culla,  il  fabbricante  del sistema di ritenuta deve
presentare un elenco di questi ultimi.

2.1.5.5.  Quando  per  fissare  un sistema di ritenuta per bambini si
utilizza una cintura di sicurezza per adulti omologata, nella domanda
si  deve precisare la categoria della cintura di sicurezza per adulti
da utilizzare, ad esempio cinture subaddominali statiche.

2.1.6.  Prima  di  rilasciare l'omologazione, le autorita' competenti
devono  verificare  l'esistenza  di  disposizioni  soddisfacenti  per
garantire un efficace controllo della conformita' della produzione.

2.2. Iscrizioni.

2.2.1.  Sui  campioni  di un tipo di cintura o di sistema di ritenuta
presentati  per  l'omologazione  CE  in conformita' dei punti 2.1.3 o
2.1.4,  devono  essere  iscritti,  in  modo  chiaramente  leggibile o
indelebile,   il   nome   del  fabbricante  oppure  la  denominazione
commerciale o la marca.

2.2.2.I  campioni  del sistema di ritenuta dei bambini presentati per
l'omologazione  in  conformita'  dei  punti  2.1.5  e  2.1.5.1 devono
recare,  in  modo  chiaramente  leggibile  e indelebile, il nome o le
iniziali del fabbricante oppure la denominazione commerciale.

2.2.2.1.  Su  una delle parti di plastica del dispositivo di ritenuta
dei  bambini  (quali  la struttura a guscio, la protezione contro gli
urti,  il  cuscino  di  sostegno, ecc.), ad eccezione delle cinture o
delle  bretelle,  deve  essere  iscritto  in modo chiaro e indelebile
l'anno di produzione.

2.2.2.2.  Se  il  sistema  di ritenuta deve essere utilizzato con una
cintura  di  sicurezza  per  adulti, il modo corretto di indossare la
cinghia  deve essere chiaramente indicato mediante un disegno fissato
sul  sistema  di  ritenuta  stesso.  Se  il  sistema  di  ritenuta e'
trattenuto  da  una  cintura  di  sicurezza  per  adulti,  il modo di
indossare  la  cinghia  nei  sistemi rivolti in avanti o all'indietro
deve  essere  chiaramente illustrato sul sistema stesso con un codice
di colore.

Il  colore  che  illustra  il  modo  di  indossare  la  cinghia per i
dispositivi  rivolti  in avanti e il colore rosso e per i dispositivi
rivolti all'indietro il colore blu. Gli stessi colori sono utilizzati
nelle  etichette  apposte  sul  dispositivo  per illustrare il metodo
d'uso.  La posizione corretta della parte subaddominale e della parte
scapolare  della  cintura  deve  essere illustrata sul sistema con un
codice  di  colore  e/o  un'avvertenza  scritta.  L'iscrizione  sopra
indicata  deve  essere  visibile  quando  il  sistema  di ritenuta e'
installato  nel  veicolo. Nel caso dei sistemi di ritenuta del gruppo
0, l'iscrizione deve essere visibile anche quando il bambino si trova
nel sistema di ritenuta.

2.2.2.3.  I  sistemi  di  ritenuta  per  bambini rivolti all'indietro
devono  recare  un'etichetta fissa, visibile quando il dispositivo e'
montato, contenente l'avvertenza:

                           GRAVE PERICOLO

             Non utilizzare sui sedili muniti di airbag

Questa etichetta deve essere fornita nella lingua del paese in cui e'
venduto il dispositivo.

2.2.2.4.  Nel  caso  dei  sistemi  di  ritenuta  che  possono  essere
utilizzati  rivolti  sia  in  avanti  che  all'indietro,  deve essere
inclusa la seguente avvertenza:

                             IMPORTANTE

NON  UTILIZZARE  IN  POSIZIONE RIVOLTA IN AVANTI PRIMA CHE IL BAMBINO
                       RAGGIUNGA IL PESO DI...

                          (Vedi istruzioni)

2.3. Specificazioni generali

2.3.1.  Ogni  campione  presentato  in conformita' del punto 2.1 deve
soddisfare le specificazioni di cui ai punti da 2.3 a 2.7.

2.3.2.   Per  i  sistemi  di  ritenuta  dei  bambini,  ogni  campione
presentato   in   conformita'   del  punto  2.1  deve  soddisfare  le
prescrizioni applicabili di cui all'allegato XVII.

2.3.3.  La  cintura  o  il sistema di ritenuta devono essere ideati e
costruiti  in modo tale che, se correttamente montati e correttamente
usati  da un passeggero, funzionino normalmente e riducano il rischio
di lesioni in caso d'incidente.

2.4. Parti rigide.

2.4.1. Caratteristiche generali.

2.4.1.1. Le parti rigide della cintura di sicurezza, quali le fibbie,
i dispositivi di regolazione, le parti di fissaggio, ecc., non devono
presentare  spigoli  vivi  che possano provocare l'usura o la rottura
delle cinghie per attrito.

2.4.1.2.  Tutte  le parti di una cintura soggette a corrosione devono
essere  adeguatamente  protette.  Dopo  la  prova  di resistenza alla
corrosione,  cui  esse  siano state sottoposte conformemente al punto
2.7.2,  non  si  deve  poter individuare alcuna alterazione che possa
nuocere  al buon funzionamento del dispositivo, ne' alcuna corrosione
notevole   visibile  ad  occhio  nudo  da  parte  di  un  osservatore
qualificato.

2  4.1.3.  Le  parti rigide destinate ad assorbire l'energia oppure a
subire o a trasmettere una sollecitazione non devono essere fragili.

2.4.1.4.  Le  parti  rigide  e le parti in plastica di una cintura di
sicurezza  devono essere situate e installate in modo che, al momento
dell'uso  normale di un veicolo a motore, non possano essere bloccate
sotto  un  sedile  scorrevole o nella portiera del veicolo. Se una di
tali  parti  non  e' conforme alle esigenze sopra indicate, essa deve
essere sottoposta alla prova d'urto a freddo di cui al punto 2.7.6.4.
Se,  dopo la prova, si riscontrano fenditure visibili negli involucri
o  nei  fermi  di  plastica  delle  parti  rigide, questi elementi in
plastica  devono  essere  rimossi  e  si  deve verificare se la parte
rimanente della cintura presenta sempre lo stesso grado di sicurezza.
Se  la  parte  rimanente  della cintura e' ancora sicura, o se non si
siano  riscontrate fenditure visibili, si deve verificare di nuovo se
essa risponde alle prescrizioni di cui ai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.6.

2.4.1.5.  L'uso  di  materiali con le proprieta' del poliammide 6 per
quanto  concerne  la ritenzione di acqua e' vietato in tutte le parti
meccaniche  dove la presenza di tale fenomeno potrebbe ostacolante il
funzionamento.

2.4.2. Fibbia.

2.4.2.1.  La  fibbia  deve  essere  progettata  in  modo da escludere
qualsiasi   possibilita'   d'impiego   errato.   Cio'  significa,  in
particolare,  che  la  fibbia  non  deve  poter rimanere in posizione
semichiusa. Il modo di apertura della fibbia deve essere evidente. Le
parti  della  fibbia  che  possono  entrare  in contatto con il corpo
dell'utilizzatore devono presentare una superficie non inferiore a 20
cmq. ed una larghezza di almeno 46 mm misurati in un piano situato ad
una distanza massima di 2,5 mm dalla superficie di contatto.

Nel caso di fibbie per cintura a bretelle, l'ultima prescrizione puo'
essere ritenuta soddisfatta se la superficie di contatto della fibbia
con il corpo dell'utilizzatore e' compresa tra 20 e 40 cmq..

2.4.2.2.  La  fibbia  deve  rimanere chiusa anche quando non e' sotto
tensione, qualunque sia la sua posizione.

Essa non deve poter essere aperta con una forza inferiore a 1 daN.

La  fibbia  deve  essere ideata in modo da essere di facile impiego e
agevolmente  raggiungibile;  la  si deve poter aprire sotto il carico
precisato al punto 2.7.9.2.

La  fibbia  deve  aprirsi  quando  si  preme  su  un pulsante o su un
dispositivo  analogo.  La  superficie  sulla  quale  si  esercita  la
pressione deve avere le seguenti dimensioni nella posizione effettiva
di apertura e in proiezione su un piano perpendicolare alla direzione
del movimento iniziale del pulsante:

-  per  i dispositivi incastrati, una superficie minima di 4,5 cmq. e
una larghezza minima di 15 mm

- per i dispositivi non incastrati, una superficie minima di 2,5 cmq.
e una larghezza minima di 10 mm.

Questa  superficie  deve  essere  di colore rosso. Nessun'altra parte
della fibbia puo' essere dello stesso colore.

2.4.2.3. La fibbia deve poter sopportare operazioni ripetute e, prima
della  prova  dinamica di cui al punto 2.7.8, deve essere sottoposta,
in  normali  condizioni  di utilizzazione, a 5000 cicli di apertura e
chiusura.  Nel  caso  di fibbie per cinture a bretelle, la prova puo'
essere eseguita senza inserire tutte le linguette.

2.4.2.4.  Una  fibbia  sottoposta ad una prova conformemente al punto
2.7.6.3 deve funzionare normalmente.

2.4.2.5. La forza necessaria per aprire la fibbia durante la prova di
cui al punto 2.7.9 non deve superare 6 daN.

2.4.2.6.  La  fibbia  deve  essere  sottoposta  a prove di resistenza
conformemente  al  punto  2.7.6.1 e, eventualmente, al punto 2.7.6.5.
Essa  non  deve  rompersi  ne' deformarsi notevolmente, ne' staccarsi
sotto il carico prescritto.

2.4.2.7.  Nel caso di fibbie che comprendono un elemento comune a due
complessi,  se  la  fibbia  di  un  complesso  puo' essere montata in
pratica insieme con il dispositivo di aggancio dello stesso complesso
o  dell'altro  complesso, le prove di resistenza e di apertura di cui
ai   punti  2.7.8  e  2.7.9  devono  essere  effettuate  per  le  due
possibilita' di montaggio.

2.4.3. Dispositivo di regolazione.

2.4.3.1.  Due  campioni  di ciascun dispositivo di regolazione devono
essere  sottoposti  a  prova  in  conformita'  del  punto  2.7.4.  Lo
scorrimento  della  cinghia  non  deve  superare  25  mm  per ciascun
dispositivo di regolazione e la somma degli spostamenti per l'insieme
dei  dispositivi  di  regolazione di una cintura non deve superare 40
mm.

2.4.3.2.  Tutti i dispositivi di regolazione devono essere sottoposti
a  prove  di  resistenza,  conformemente  al  punto 2.7.6.1. Essi non
devono rompersi ne' staccarsi sotto il carico prescritto.

2.4.3.3.  Quando  la  prova viene effettuata in conformita' del punto
2.7.6.6,  la  forza  necessaria  per far funzionare il dispositivo di
regolazione manuale non deve superare 5 daN.

2.4.4.  Parti  di fissaggio e sistemi di regolazione in altezza della
cintura.

Le  parti di fissaggio devono essere sottoposte a prove di resistenza
conformemente  ai  punti 2.7.6.1 e 2.7.6.2. La resistenza dei sistemi
di  regolazione  in  altezza  della  cintura deve essere provata come
prescritto  al  punto  2.7.6.2  della  presente direttiva qualora non
siano  stati  sottoposti alla prova sul veicolo in applicazione della
direttiva  76/115/CEE  del Consiglio (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6.)
(modificata)  relativa  agli  ancoraggi  delle  cinture di sicurezza.
Queste  parti  non devono spezzarsi o staccarsi sotto l'effetto della
tensione applicata dal carico prescritto.

2.4.5. Riavvolgitori.

I riavvolgitori devono risultare conformi alle prescrizioni enunciate
qui  di  seguito,  comprese  le  prove  di resistenza di cui ai punti
2.7.6.1 e 2.7.6.2.

2.4 5.1. Riavvalgitore con dispositivo di bloccaggio automatico.

2.4.5.1.1.  La  cinghia  di  una  cintura  di  sicurezza munita di un
riavvolgitore  con  dispositivo  di  bloccaggio  automatico  non deve
spostarsi  di  oltre  30  mm  tra  le  posizioni  di  bloccaggio  del
riavvolgitore.  Dopo  un movimento dell'utilizzatore all'indietro, la
cintura  deve  restare  nella  posizione  iniziale  oppure  ritornare
automaticamente  in  questa  posizione  in  seguito  ad  un movimento
dell'utilizzatore in avanti.

2.4.5.1.2. Se il riavvolgitore fa parte di una cintura subaddominale,
la  forza  di  riavvolgimento della cinghia, misurata sulla lunghezza
libera  tra il manichino ed il riavvolgitore in conformita' del punto
2.7.7.4,  non deve essere inferiore a 0,7 daN. Se il riavvolgitore fa
parte  di  una  cinghia  diagonale,  la forza di riavvolgimento della
cinghia, misurata in maniera analoga, non deve essere inferiore a 0,2
daN  ne'  superiore  a 0,7 daN. Se la cinghia passa in un rinvio o in
una  puleggia,  la forza di riavvolgimento deve essere misurata sulla
lunghezza  libera  tra il manichino ed il rinvio o la puleggia. Se il
complesso comprende un meccanismo manuale o automatico, che impedisce
alla  cintura di riavvolgersi completamente, tale meccanismo non deve
essere  in  funzione  al  momento  della  valutazione  della forza di
riavvolgimento.

2.4.5.1.3.  La  cinghia  deve  essere  srotolata  dal riavvolgitore e
lasciata  riavvolgere secondo il metodo di cui al punto 2.7.7.1, fino
al  compimento  di  una  serie  di  5  000  cicli  di  srotolamento e
riavvolgimento.  Il  riavvolgitore deve quindi essere sottoposto alla
prova  di corrosione di cui al punto 2.7.2 e alla prova di resistenza
alla  polvere  di  cui  al  punto  2.7.7.3;  quindi  esso deve essere
sottoposto,  con  esito positivo, ad una nuova serie di 5000 cicli di
srotolamento  e  riavvolgimento,  dopo  i quali deve ancora risultare
conforme alle specificazioni dei punti 2.4.5.1.1 e 2.4.5 1.2. Dopo le
suddette prove, il riavvolgitore deve funzionare ancora correttamente
e deve poter riavvolgere la cinghia senza difficolta'.

2.4.5.2. Riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza.

2.4.5.2.1.   Un   riavvolgitore  con  dispositivo  di  bloccaggio  di
emergenza  deve  soddisfare le condizioni enunciate qui di seguito al
momento  della prova di cui al punto 2.7.7.2. In caso di sensibilita'
singola,   conformemente  al  punto  1.8.4.1,  sono  valide  solo  le
caratteristiche relative alla decelerazione del veicolo:

2.4.5.2.1.1. deve bloccarsi ad un valore di decelerazione del veicolo
non  superiore  0,45  g per il tipo 4 e non superiore a 0,85 g per il
tipo 4N;

2.4.5.2.1.2.   non   deve   bloccarsi   quando   la  cinghia  subisce
un'accelerazione  inferiore  a 0,8 g per il tipo 4 oppure a 1,0 g per
il  tipo  4N,  misurata  nella  direzione di estrazione della cinghia
stessa;

2.4.5.2.1.3. non deve bloccarsi quando il sensore e' inclinato di non
oltre 12o in qualsiasi direzione rispetto alla posizione di montaggio
indicata dal fabbricante;

2.4.5.2.1.4.  deve bloccarsi quando il sensore e' inclinato di almeno
27.  per  il  tipo  4  oppure  di  40.  per  il tipo 4N, in qualsiasi
direzione   rispetto   alla   posizione  di  montaggio  indicata  dal
fabbricante;

2.4.5.2.1.5. se l'efficacia del riavvolgitore dipende da un segnale o
da  una  fonte  di  energia  esterni,  1  impianto deve garantire una
chiusura  automatica  del riavvolgitore qualora il segnale o la fonte
di  energia  siano guasti o vengano interrotti. Tuttavia, nel caso di
un   riavvolgitore   a   sensibilita'  multipla,  non  e'  necessario
soddisfare  a  cale  prescrizione  purche'  soltanto una sensibilita'
dipenda  da  un segnale o fonte di energia esterni e che il guasto di
tale  segnale  o  fonte  di energia sia segnalato al conducente da un
dispositivo ottico e/o acustico.

2.4.5.2.2.   Un   riavvolgitore  con  dispositivo  di  bloccaggio  di
emergenza   a   sensibilita'   multipla,   comprensiva  quindi  della
sensibilita'  della cinghia, deve, quando e' provato nelle condizioni
di  cui al punto 2.7.7.2, essere confonde alle succitate prescrizioni
e   bloccarsi   se  l'accelerazione  della  cinghia,  misurata  nella
direzione di estrazione della stessa, e' pari o superiore a 2 g.

2.4.5.2.3.  In  ognuna  delle  prove  indicate  ai  punti 2.4.5.2.1 e
2.4.5.2.2,  la  lunghezza  di cinghia che puo' essere srotolata prima
che  il  riavvolgitore  si blocchi non deve superare i 50 mm rispetto
alla  lunghezza  di  cui  al  punto 2.7.7.2.1. Per l'osservanza delle
prescrizioni  di  cui  al  punto  2.4.5.2.1.2,  un  riavvolgitore  e'
considerato  soddisfacente  se,  per  i valori di accelerazione della
cinghia prescritti a tale punto, il bloccaggio non avviene per almeno
i primi 50 mm di srotolamento della cinghia, partendo dalla lunghezza
di cui al punto 2.7.7.2.1.

2.4.5.2.4. Se il riavvolgitore fa parte di una cintura subaddominale,
la  forza  di  riavvolgimento della cinghia, misurata sulla lunghezza
libera  fra il manichino e il riavvolgitore, in conformita' del punto
2.7.7.4,  non  deve  essere inferiore 0,7 daN. Se il riavvolgitore fa
parte  di  una  cinghia  diagonale,  la forza di riavvolgimento della
cinghia, misurata in maniera analoga, non deve essere inferiore a 0,2
daN  ne'  superiore  a 0,7 daN. Se la cinghia passa in un rinvio o in
una  puleggia,  la forza di riavvolgimento deve essere misurata sulla
lunghezza  libera  tra  il manichino e il rinvio o la puleggia. Se il
complesso   comprende   un   meccanismo  a  funzionamento  manuale  o
automatico  che impedisce alla cintura di riavvolgersi completamente,
tale  meccanismo  non  deve  essere  in  Finzione  al  momento  della
valutazione della forza di riavvolgimento.

2  4.5.2.5.  La  cinghia  deve  essere  srotolata dal riavvolgitore e
lasciata  riavvolgere secondo il metodo di cui al punto 2.7.7.1, fino
al  compimento  di  una  serie  di  40000  cicli di srotolamento e di
riavvolgimento.  Il  riavvolgitore deve quindi essere sottoposto alla
prova  di corrosione di cui al punto 2.7.2 e alla prova di resistenza
alla  polvere  di  cui  al  punto  2.7.7.3;  quindi  esso deve essere
sottoposto,  con  esito positivo, ad una nuova serie di 5000 cicli di
srotolamento  e di riavvolgimento, dopo i quali deve ancora risultare
conforme   alle   specificazioni   dei  punti  2.4.5.2.1,  2.4.5.2.2,
2.4.5.2.3  e 2.4.5.2.4. Dopo le suddette prove, il riavvolgitore deve
funzionare  ancora  correttamente e deve poter riavvolgere la cinghia
senza difficolta'.

2.4.6. Pretensionatore.

2.4.6.1. Dopo la prova dl corrosione conformemente al punto 2.7.2, il
pretensionatore   (compreso   il   sensore   d'impatto  collegato  al
dispositivo   tramite  la  spina  d'origine  ma  senza  passaggio  di
corrente) deve funzionare normalmente.

2.4.6.2.  Si  deve  verificare  che  l'azionamento  involontario  del
dispositivo non comporti il rischio di lesioni per l'utilizzatore.

2.4.6.3. Nel caso di pretensionatori a carica pirotecnica:

2.4.6.3.1.  dopo  il condizionamento Conformemente al punto 2.7.10.2,
l'azionamento  del  pretensionatore  non  deve  essere stato attivato
dalla temperatura e deve funzionare normalmente;

2.4.6.3.2.   si   debbono  prendere  le  precauzioni  necessarie  per
prevenire  che  i  gas caldi espulsi possano provocare la combustione
dei materiali adiacenti infiammabili.

2.5. Cinghie.

2.5.1. Caratteristiche generali.

2.5.1.1.   Le  cinghie  devono  avere  caratteristiche  tali  che  la
pressione esercitata sul corpo dell'utilizzatore sia ripartita con la
massima regolarita' su tutta la larghezza e non devono attorcigliarsi
nemmeno sotto carico. Esse devono possedere la capacita' di assorbire
e  di  dissipare  energia.  Le cinghie devono essere protette in modo
tale da evitare lo sfilacciamento durante l'uso.

2.5.1.2.  Sotto  un carico di 980 daN, la larghezza della cinghia non
deve  essere  inferiore  a  46  mm.  Questa misurazione va effettuata
durante  la prova di resistenza a rottura di cui al punto 2.7.5 senza
fermare l'apparecchio.

2.5.2.  Resistenza  dopo  condizionamento a temperatura ed igrometria
ambiente.

Per  i  due  campioni di cinghia condizionati in conformita' al punto
2.7.3.1,   il   carico   di   rottura   della   cinghia,  determinato
conformemente  al punto 2.7.5, non deve essere inferiore a 1.470 daN.
La  differenza  tra  i  carichi  di rottura dei due campioni non deve
superare il 10% del carico di rottura massimo misurato.

25.3. Resistenza dopo condizionamento speciale.

Per  i  due  campioni  di  cinghia condizionati in conformita' di una
delle  disposizioni  di  cui  al  punto 2.7.3, ad eccezione del punto
2.7.3.1,  il  carico di rottura della cinghia deve essere almeno pari
al  75%  della  media  dei  carichi determinati nella prova di cui al
punto  2.5.2, senza essere inferiore a 1.470 daN. Il servizio tecnico
puo'  sopprimere  una  o  piu' prove se la composizione del materiale
utilizzato o le informazioni disponibili le rendono superflue.

2.6. Cintura o sistema di ritenuta.

2.6.1. Prescrizioni per la prova dinamica.

2.6.1 1. La cintura o il sistema di ritenuta devono essere sottoposti
alla prova dinamica conformemente al punto 2.7.8.

2.6.1.2.  La  prova  dinamica viene effettuata su due cinture che non
abbiano  ancora  subito  sollecitazioni,  a  meno  che  dette cinture
facciano  parte  di  sistemi  di  ritenuta;  in questo caso, la prova
dinamica  viene  eseguita  sui  sistemi  di  ritenuta previsti per un
gruppo  di  sedili i quali non siano stati recentemente sottoposti ad
alcuna  sollecitazione.  Le  fibbie  delle cinture da sottoporre alle
prove devono essere conformi al punto 2.4.2.3. Nel caso di cinture di
sicurezza  con  riavvolgitore, quest'ultimo deve aver subito la prova
di resistenza alla polvere di cui al punto 2.7.7.3: inoltre, nel caso
di   cinture  di  sicurezza  o  di  sistemi  di  ritenuta  muniti  di
pretensionatore, compresi quelli a carica pirotecnica, il dispositivo
deve aver subito il condizionamento di cui al punto 2.7 10.2.

2.6.1.2.1.  Dopo  aver sottoposto le cinture alla prova di corrosione
di cui al punto 2.7.2, le fibbie devono essere sottoposte a 500 cicli
di apertura e di chiusura nelle normali condizioni di impiego.

2.6.1.2.2. Le cinture con riavvolgitori devono aver superato le prove
di  cui ai punti 2.4.5.1 oppure 2.4.5.2, a seconda del caso. Se pero'
il riavvolgitore e' gia' stato sottoposto alla prova di corrosine, in
applicazione  del  punto 2.6.1.2.1, non e' necessario ripetere questa
prova.

2.6.1.2.3. Se una cintura e' prevista per essere usata con un sistema
di  regolazione  in  altezza  quale definito al punto 1.8.6, la prova
deve  essere eseguita con il sistema regolato nella posizione o nelle
posizioni  piu'  sfavorevoli scelte dal servizio tecnico responsabile
della  prova.  Tuttavia,  se  il sistema di regolazione in altezza e'
costituito  dall'ancoraggio  stesso,  come  previsto  dalla direttiva
76/115/CEE  (GU  L  24  del  30.1.I976, pag. 6.), il servizio tecnico
responsabile delle prove ha la facolta' di applicare il punto 2.7.8.1
che segue.

2.6.1.2.4.   Nel   caso   delle   cinture   di  sicurezza  munite  di
pretensionatore, lo spostamento minimo di cui al punto 2.6.1.4.1 puo'
essere  ridotto  della  meta'.  Ai  fini della presenta direttiva, il
pretensionatore deve essere in funzione.

2.6.1.3.  Durante  questa prova si accerta che sussistano le seguenti
condizioni:

2.6.1.3.1.  nessuna  parte di una cintura o di un sistema di ritenuta
che  consente  all'utilizzatore  di  mantenere  la  sua posizione nel
veicolo  deve rompersi, nessuna fibbia e nessun sistema di bloccaggio
o di spostamento deve sbloccarsi, ed inoltre

2.6.1.3.2.  lo  spostamento  del  manichino  in  avanti  deve  essere
compreso  fra 80 e 200 mm all'altezza del bacino, nel caso di cinture
subaddominali.  Nel  caso  di  una cintura a bretelle, lo spostamento
minimo  prescritto  per il bacino puo' essere dimezzato. Con gli alai
tipi di cinture, lo spostamento in avanti deve essere compreso fra 80
e  200  mm  all'altezza del bacino e tra 100 e 300 mm all'altezza del
busto.  I  valori  di  cui sopra si intendono per gli spostamenti dei
punti di riferimento indicati nell'allegato VIII, figura 6.

2.6.1.3.3.  Nel caso di una cintura di sicurezza destinata all'uso su
un sedile anteriore laterale protetto da un airbag posto davanti allo
stesso,  lo spostamento del punto di riferimento toracico puo' essere
superiore  a  quello specificato al precedente punto 2.6.1.3.2. se la
sua  velocita' in corrispondenza di tale valore non e' superiore a 24
km/h.

2.6.1.4. Nel caso di un sistema di ritenuta:

2.6.1.4.1. il movimento del punto di riferimento toracico puo' essere
superiore a quello indicato al punto 2.6.1.3.2 se, mediante calcoli o
una  prova  ulteriore, viene dimostrato che nessuna parte del busto o
della  testa  del manichino usato nella prova dinamica avrebbe potuto
entrare  in  contatto  con  una  qualsiasi  parte  rigida della parte
anteriore  del  veicolo, ad eccezione del contatto tra il torace e il
dispositivo   di   guida,   qualora   quest'ultimo  corrisponda  alle
prescrizioni  della  direttiva 74/297/CEE del Consiglio (GU L 165 del
20.6.1974,  pag.  16.), e il contatto avvenga ad una velocita' eguale
al  massimo a 24 km/h. Ai funi di questa valutazione, il sedile viene
considerato nella posizione definita al punto 2.7.8.1.5;

2.6.1.4.2.   nei   veicoli   in   cui   vengono  utilizzati  siffatti
dispositivi,  il  sistema  di spostamento e di bloccaggio che perette
agli utilizzatori di tutti i sedili di uscire dal veicolo deve sempre
potersi sbloccare a mano dopo la prova dinamica.

2.6.1.5.  A  titolo  di  deroga, nel caso dei sistemi di ritenuta, lo
spostamento  puo'  essere  maggiore  di  quello  specificato al punto
2.6.1.3.2  se  agli ancoraggi superiori montati sul sedile si applica
la  deroga  di  cui  al  punto  5.5.4 dell'allegato I della direttiva
76/115/CEE.  I  dati  relativi  al  sistema  di ritenuta in questione
devono  essere riportati nell'addendum alla scheda di omologazione di
cui alle appendici 3 e 4 dell'allegato II.

2.6.2. Resistenza dopo il procedimento di abrasione.

2.6.2.1.  Per  i  due  campioni  condizionati  conformemente al punto
2.7.3.6,  il  carico di rottura deve essere valutato conformemente ai
punti  2.5.2  e  2.7.6.  Tale  carico deve essere almeno pari al 75 %
della  media  dei  carichi di rottura determinati durante le prove su
cinghie non sottoposte a procedimento di abrasione e non inferiore al
carico  minimo  stabilito  per le parti in prova. La differenza tra i
carichi  di  rottura  dei  due campioni non deve superare il 20 % del
piu' elevato carico di rottura misurato. Nei procedimenti di tipo 1 e
di  tipo  2, la prova del carico di rottura viene effettuata soltanto
sui  campioni  di  cinghie (2.7.5). Per il procedimento di tipo 3, la
prova  del  carico  di  rottura della cinghia viene effettuata con le
relative parti rigide (2.7.6).

2.6.2.2.  La  seguente  tabella indica gli elementi che devono essere
sottoposti  a  procedimento  di abrasione, nonche' i procedimenti che
essi  devono subire. Per ogni procedimento deve essere usato un nuovo
campione.



                 Procedimento       Procedimento       Procedimento
                   tipo 1             tipo 2              tipo 3
Parti di
Fissaggio           -                   -                   x


Rinvio              -                   x                   -


Luce della
Fibbia              -                   x                   x


Dispositivo
di regolazione      x                   -                   x


Parte unita alla
cinghia mediante
cucitura            -                   -                   x

2.7. Prove.

2.7.1. Utilizzazione dei campioni presentati per l'omologazione CE di
componente  di  un  tipo  di  cintura  o di sistema di ritenuta (cfr.
allegato XIV).

2.7.1.1.  Per  l'esame  della  fibbia,  la  prova  di funzionamento a
freddo,  ed  eventualmente  la  prova d'urto a freddo di cui al punto
2.7.6.4  e  la  prova  di  durata  della  fibbia  stessa, la prova di
corrosione della cintura, le prove di funzionamento dei riavvolgitori
e  la  prova  di  apertura  della fibbia dopo la prova dinamica, sono
necessarie  due  cinture  o  due  sistemi  di ritenuta. L'esame della
cintura  o  del  sistema  di ritenuta viene effettuato su uno dei due
campioni.

2.7.1.2.  Per l'esame della fibbia e per la prova di resistenza della
fibbia   stessa,   delle  parti  di  fissaggio,  dei  dispositivi  di
regolazione della cintura ed eventualmente dei riavvolgitori, occorre
una cintura oppure un sistema di ritenuta.

2.7.1.3.   Per   l'esame   della   fibbia,   nonche'   per  le  prove
microscommento c di abrasione, occorrono due cinture o due sistemi di
ritenuta.  La  prova  di Funzionamento del dispositivo di regolazione
della cintura viene effettuata su uno dei due campioni.

2.7.1.4.  Il  campione  di  cinghia  viene utilizzato per la prova di
resistenza della cinghia stessa a rottura. Una parte di tale campione
deve   essere   conservata   per   tutta   la   durata  di  validita'
dell'omologazione.

2.7.2. Prova di corrosione.

2.7.2.1.  Una  cintura  completa  deve  essere posta in una camera di
prova come indicato all'allegato XIII. Nel caso di una cintura dorata
di  riavvolgitore,  la  cinghia  deve  essere  srotolata  per  la sua
lunghezza totale, meno 300 mm ± 3 mm.

La  prova  di  esposizione  deve  continuare ininterrottamente per un
periodo  di  50  ore,  salvo brevi interruzioni che possono risultare
necessarie,  ad esempio, per controllare e aggiungere la soluzione di
sale.

2.7.2.2.  Per  completare  la  prova  di esposizione, la cintura deve
essere  lavata  con precauzione o immersa in acqua corrente chiara ad
una  temperatura  non  superiore  a  38oC,  al  fine di togliere ogni
eventuale deposito di sale, e quindi deve essere messa ad asciugare a
temperatura  ambiente per 24 ore prima dell'ispezione di cui al punto
2.4.1.2.

2.7.3.  Condizionamento delle cinghie per la prova di resistenza alla
rottura.

I  campioni  tagliati  dalla cinghia in conformita' del punto 2.1.2.2
devono essere condizionati come segue.

2.7.3.1. Condizionamento a temperatura e igrometria ambiente

La  cinghia  deve  essere  mantenuta  per  un  minimo  di  24  ore in
un'atmosfera con temperatura 20oC ± 5oC ed umidita' relativa di 65% ±
5%.  Se la prova non viene effettuata subito dopo il condizionamento,
il campione deve essere collocato, fino all'inizio della prova, in un
recipiente  ermeticamente  chiuso.  Il  carico di rottura deve essere
determinato  entro  cinque  minuti  dal  momento  di  estrazione  del
campione dall'atmosfera di condizionamento oppure dal recipiente.

2.7.3.2. Condizionamento alla luce.

2.7.3.2.1.  Si  applicano le prescrizioni della raccomandazione ISO/R
105-B  02-1978. La cinghia deve essere esposta alla luce per il tempo
necessario  ad  ottenere sul saggio blu tipo n. 7 un contrasto uguale
al n. 4 della scala dei grigi.

2.7.3.2.2.  Dopo  l'esposizione,  la  cinghia  deve essere tenuta per
almeno  24  ore  in  un'atmosfera  con  temperatura  di 20oC ± 5oC ed
umidita'  relativa  di  65%  ±  5%.  Se la prova non viene effettuata
subito  dopo  il  condizionamento, il campione deve essere collocato,
fino  all'inizio  della prova, in un recipiente ermeticamente chiuso.
Il  carico di rottura deve essere determinato entro cinque minuti dal
momento  di estrazione del campione dall'atmosfera di condizionamento
oppure dal recipiente.

2.7.3.3. Condizionamento al freddo.

2.7.3.3.1.  La  cinghia deve essere mantenuta per un minimo di 24 ore
in un'atmosfera con temperatura di 20oC ± 5oC ed umidita' relativa di
65% ± 5%. 2.7.3.3.2 In seguito si tiene la cinghia per un'ora e mezza
su  una  superficie piana, in una camera fredda in cui la temperatura
dell'aria  sia  di  -30oC  ±  5oC. Quindi si piega la cintura e sulla
parte   Spiegata   si   carica   una   massa   di  2  kg  raffreddata
preventivamente  a  -30oC ± 5oC. Dopo aver tenuto la cinghia sotto la
massa  per  trenta  minuti  nella  stessa camera fredda, si toglie la
massa  e  si misura il carico di rottura nei cinque minuti successivi
all'estrazione deva cinghia dalla camera fredda.

2.7.3.4. Condizionamento al calore.

2.7.3.4.1. La cinghia deve essere collocata per tre ore in un armadio
riscaldante con temperatura di 60oC ± 5oC ed umidita' relativa di 65%
± 5%.

2.7.3.4.2.  Il  carico  di rottura deve essere determinato nei cinque
minuti   successivi   all'estrazione   della   cinghia   dall'armadio
riscaldante.

2. 7. 3. 5. Esposizione all'acqua.

2.7.3.5.1. La cinghia deve rimanere totalmente immersa per tre ore in
acqua  distillata  alla  temperatura  di  20oC ± 5oC, nella quale sia
stata   aggiunta  una  traccia  di  agente  bagnante.  E'  consentito
utilizzare  qualsiasi  agente  bagnante  che  sia adatto per la fibra
esaminata.

2.7.3.5.2.  Il  carico  di  rottura deve essere determinato nei dieci
minuti successivi all'estrazione della cinghia dall'acqua.

2.7.3.6. Condizionamento mediante abrasione.

2.7.3.6.1.  Il  procedimento  d'abrasione viene effettuato su tutti i
dispositivi  dove  la  cinghia  e'  in contratto con una parte rigida
della  cintura.  Tuttavia,  sul  dispositivo  di  regolazione  non e'
necessario  effettuare il procedimento di abrasione del tipo I (punto
2.7.3.6.4.1),  qualora  la  prova  di  microscorrimento (punto 2.7.4)
dimostri  che  la  cinghia  scorre  di  meno  della  meta' del valore
prescritto.  Il  montaggio  sul  dispositivo di prova deve rispettare
approssimativamente   la  posizione  relativa  cinghia/superficie  di
contatto.

2.7.3.6.2.  Prima  del  procedimento  di abrasione, i campioni devono
essere  mantenuti  per un minimo di 24 ore, prima del procedimento di
abrasione,  in un'atmosfera con temperatura di 20oC ± 5oC ed umidita'
relativa  di  65%  ± 5%. La prova viene effettuata ad una temperatura
ambiente compresa tra 15oC e 30oC.

2.7.3.6.3.  La  seguente  tabella  indica  le condizioni generali per
ciascun procedimento di abrasione:



            Carico    Frequenza     Numero      Spostamento
                    in DaN      in Hz      dei cicli


Procedimento
di tipo 1             2,5        0,5         5000         300 ± 20


Procedimento
di tipo 2             0,5        0,5        45000         300 ± 20


Procedimento
Di tipo 3(1)        0 - 5        0,5        45000             -



(1) Cfr. punto 2.7.3.6.4.3

Lo  spostamento  indicato  nella  quinta  colonna  della  tabella  e'
l'ampiezza di un movimento di va e vieni impartito alla cinghia.

2.7.3.6.4. Condizioni particolari di procedimento d'abrasione.

2.7.3.6.4  1. Procedimento tipo 1: nel caso in cicli la cinghia passa
attraverso un dispositivo di regolazione.

Il carico di 2,5 daN viene applicato verticalmente in modo permanente
su uno dei pezzi della cinghia.

L'altro   pezzo   collocato   orizzontalmente   e'  solidale  con  un
dispositivo  che  anima  la cinghia di un movimento di va e vieni. Il
dispositivo  di  regolazione  viene  disposto  in  modo  che il pezzo
orizzontale deva cinghia rimanga teso (cfr. allegato XII, figura 1).

2.7.3.6.4.2.  Procedimento tipo 2: qualora la cinghia cambi direzione
durante il passaggio in una parte rigida.

Gli  angoli  compresi  tra  i  due  travi della cinghia devono essere
conformi alla figura 2 dell'allegato XII.

Il  carico  di  0,5  daN  viene  applicato  in modo permanente. Se la
cinghia  cambia  direzione  piu' di una volta durante il passaggio in
una  parte rigida' il carico di 0,5 daN puo' essere aumentato in modo
da  consentire  lo  spostamento  prescritto  di  300 mm della cinghia
attraverso detta parte rigida.

2.7.3.6.4  3.  Procedimento  tipo  3:  nel  caso in cui la cinghia e'
fissata ad una parte rigida mediante cucitura o simile.

Lo  spostamento  totale e' di 300 ± 20 mm ed il carico di S daN viene
applicato  unicamente  per un tempo corrispondente ad uno spostamento
di 100 ± 20 mm per semiperiodo (cfr. allegato XII, figura 3).

2.7.4. Prova di microscorrimento (cfr. allegato XII, figura 3)

2.7.4.1.   Le   parti   o  i  dispositivi  destinati  alla  prova  di
microscommento  devono essere mantenuti per un minimo di 24 ore prima
della prova in un'atmosfera con temperatura di 20oC ± 5oC ed umidita'
relativa di 65% ± 5%.

La  prova  viene  effettuata  ad  una temperatura compresa fra 15oC e
30oC.

2.7.4.2.  Si  deve  verificare sul banco di prova che la parte libera
del  sistema  di  regolazione sia orientata o verso l'alto o verso il
basso, come sul veicolo.

2.7.4.3. Alla sua estremita' inferiore e' sospeso un carico di 5 daN.

L'altra  estremita' deve essere animata da un movimento di va e vieni
con una corsa di 300 ± 20 mm (cfr. figura).

2.7.4.4.  Se  esiste un'estremita' libera che puo' servire da riserva
di  cinghia,  tale  estremita'  non  deve essere fissata o serrata in
alcun modo sulla parte tesa.

2.7.4.5.  Si  deve  verificare  sul  banco  di  prova  che  la  parte
rientrante  della  cinghia  in  posizione  distesa  sia  rivolta,  in
rapporto al sistema di regolazione, come sul veicolo.

Il carico di 5 daN applicato sul banco di prova dovra' essere guidato
lungo  la  verticale  in  modo da evitare l'oscillazione del carico e
l'attorcigliamento della cinghia.

Il pezzo di fissaggio deve essere fissato al carico di 5 daN come sul
veicolo.

2.7.4.6.  Prima  dell'inizio  definitivo  della prova di controllo si
effettuera'  una  serie  di  20  cicli  per  inserire  il  sistema di
bloccaggio automatico.

2.7.4.7.  Il  numero dei cicli deve essere di 1 000 alla frequenza di
O,S  al  secondo, con una corsa totale di 300 ± 20 mm. Il carico di 5
daN  viene  applicato soltanto durante il tempo corrispondente ad uno
spostamento di 100 ± 20 mm per semiperiodo.

2.7.5. La prova di resistenza della cinghia a rottura (prova statica)

2.7.5.1.  La  prova deve essere effettuata ogni volta su due campioni
nuovi  di  lunghezza  sufficiente, condizionati in conformita' di una
delle disposizioni del punto 2.7.3.

2.7.5.2.  Ciascuna delle cinghie due essere fissata fra le ganasce di
una  macchina  per  la  prova  di  trazione. Le ganasce devono essere
costruite  in modo da evitare una rottura della cinghia all'altezza o
in  prossimita' delle stesse. La velocita' di spostamento deve essere
di  circa  100  mm/minuto.  La  lunghezza  libera del campione fra le
ganasce della macchina all'inizio della prova deve essere di 200 ± 40
mm.

2.7.5.3.  Quando  il  carico  raggiunge  980  daN, la larghezza della
cinghia viene misurata senza arrestare l'apparecchio.

2.7.5.4.  La  tensione  viene  quindi  aumentata fino a rottura della
cinghia e si prende nota del carico di rottura.

2.7.5.5.  Se  la  cinghia scivola o si rompe ali altezza d; una delle
ganasce  oppure  a  meno di 10 mm di distanza da esse, la prova viene
annullata e viene effettuata un'altra prova su un nuovo campione.

2.7.6. Prova statica delle componenti della cintura comprese le parti
rigide.

2.7.6.1.  La  fibbia  e  il  dispositivo di regolazione devono essere
collegati  all'apparecchio per la prova di trazione mediante le parti
della  cintura alle quali essi sono fissati normalmente: il carico in
questo  caso viene portato a 980 daN. Nel caso di cinture a bretelle,
la  fibbia  deve  essere  collegata  all'apparecchio  di prova con le
cinghie  fissate alla fibbia e la linguetta o le due linguette devono
essere  situate  approssimativamente in posizione simmetrica rispetto
al   centro  geometrico  della  fibbia.  Se  pero'  la  fibbia  o  il
dispositivo  di  regolazione sono compresi nella parte di fissaggio o
nella  parte  comune  di  una  cintura  a  tre  punti, detta fibbia o
dispositivo  vengono provati assieme alla suddetta parte di fissaggio
in conformita' del punto 2.7.6.2, fatta eccezione per i riavvolgitori
con  rinvio sul montante all'ancoraggio superiore. In questo caso, il
carico  sara'  di  980  daN  e  la  lunghezza della cinghia che resta
avvolta  sul  tamburo  al  momento della chiusura deve essere il piu'
vicino possibile a 450 mm.

2.7.6.2. Le parti di fissaggio o gli eventuali sistemi di regolazione
in  altezza  della cintura devono essere provati nel modo indicato al
punto  2.7.6.1,  ma  con  un  carico di 1.470 daN che, fatte salve le
disposizioni  della  seconda frase del punto 2.7.8.1, viene applicato
nelle  condizioni  piu'  sfavorevoli  che si possono presentare su un
veicolo  quando  la cintura e' correttamente installata sullo stesso.
Per  i  riavvolgitori,  la  prova  viene  effettuata  con  la cinghia
completamente srotolata dal tamburo.

2.7.6.3.  Due  esemplari del complesso completo vengono collocati per
due  ore  in  una  camera  fredda  alla  temperatura  di  -10oC ± 1oC
Immediatamente dopo essere state tratte dalla camera fredda, le parti
della fibbia vengono agganciate a mano.

2.7.6.4.  Due  esemplari del complesso completo vengono mantenuti per
due  ore  in  una  camera  fredda alla temperatura di -10oC ± 1oC. Le
parti  rigide e le parti in plastica da provare vengono poste a turno
su  una  superficie  piana d'acciaio (che sara' stata collocata con i
campioni nella camera fredda), sistemata sulla superficie orizzontale
del  blocco  compatto  rigido  di  una massa di almeno 100 kg; nei 30
secondi che seguono la loro estrazione dalla camera fredda, si lascia
cadere  per  gravita'  su tali parti una massa di acciaio di 18 kg da
un'altezza  di 300 mm. La superficie d'urto deve avere una durezza di
almeno  45  HRC ed una forma convessa con un raggio trasversale di 10
mm  e  un  raggio  nel piano longitudinale assiale di 150 mm; uno dei
campioni  deve  essere  sottoposto  alla prova con l'asse della barra
curva   parallelo   alla  cinghia  e  l'altro  campione  deve  essere
sottoposto  alla prova con la barra curva in direzione perpendicolare
alla cinghia stessa.

2.7.6.5.  Le  fibbie  aventi  parti  in  comune  con  due  cinture di
sicurezza vengono sottoposte ad un carico che permetta di simulare le
condizioni  d'impiego  in  un  veicolo  i cui sedili sono regolati in
posizione  media.  La  direzione  di  applicazione  del  carico viene
stabilita  conformemente  al  punto 2.7.8.1. A ciascuna delle cinghie
viene   applicato   contemporaneamente   un   carico   di  1470  daN.
Nell'allegato XI e' descritta un'apparecchiatura adatta a tale prova.

2.7.6.6.  Durante  la prova di un dispositivo di regolazione manuale,
la  cinghia  deve  essere tirata da tale dispositivo in modo regolare
onde  tener conto delle normali condizioni d'impiego ad una velocita'
di   100   mm/s   circa,  e  la  forza  massima  viene  misurata  con
un'approssimazione  di  0,1  daN,  dopo  aver tirato i primi 25 mm di
cinghia.  La  prova viene effettuata nelle due direzioni di movimento
della  cinghia  attraverso  il dispositivo di regolazione. La cinghia
deve subire 10 cicli prima della misurazione.

2.7.7. Prove supplementari per i riavvolgitori.

2.7.7.1. Resistenza del meccanismo del riavvolgitore.

2.7.7.1.1.  La  cinghia viene srotolata e lasciata riavvolgere per il
numero  di volte prescritto, con una frequenza massima di 30 cicli al
minuto.  Nel  caso  di riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio di
emergenza,  ogni 5 cicli si impartisce alla cinghia una trazione piu'
forte, in modo da causare il bloccaggio del riavvolgitore. Uno stesso
numero di trazioni viene impartito in cinque posizioni diverse, ossia
al  90%,  80%,  75%,  70%  e 65% della lunghezza totale della cinghia
fissata  al  riavvolgitore Quando, pero', la lunghezza e' superiore a
900  mm, le percentuali di cui sopra vengono riferite agli ultimi 900
mm di cinghia che rimangono arrotolati sul riavvolgitore.

2.7.7.1.2.  Nell'allegato  IV  e' descritta un'apparecchiatura adatta
alle prove di cui al punto 2.7.7.1.1.

2.7.7.2.  Bloccaggio  dei riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio
d'emergenza.

2.7.7.2.1.  Il  riavvolgitore  viene  provato  dopo che 300 ± 3 mm di
cinghia siano rimasti arrotolati sul tamburo del riavvolgitore.

2.7.7.2.1.1.  Per  i  riavvolgitore il cui bloccaggio funziona con il
movimento  della  cinghia,  l'estensione  viene fatta nella direzione
normale  di  srotolamento  quando  il  dispositivo  e' installato sul
veicolo.

2.7.7.2.1.2.  Quando  i  riavvolgitore  vengono sottoposti a prove di
sensibilita'   alla  decelerazione  del  veicolo,  le  prove  vengono
effettuate alle lunghezze di estensione sopra menzionate, secondo due
assi   ortogonali   che  sono  orizzontali  se  il  riavvolgitore  e'
installato   su   un   veicolo   conformemente  alle  istruzioni  del
fabbricante  della  cintura  di sicurezza. Uno degli assi deve essere
situato  nella direzione scelta dal servizio tecnico incaricato delle
prove  di  omologazione  quale  rappresentativa delle condizioni piu'
sfavorevoli al funzionamento del meccanismo di bloccaggio.

2.7.7.2.2.  Nell'allegato  V  e'  descritto un'apparecchiatura adatta
alle  prove  di  cui  al  punto  2.7.7.2.1.  La progettazione di tali
apparecchiature di prova deve garantire che l'accelerazione richiesta
sia  raggiunta  prima  che  la  cintura  si  svolga di oltre 5 mm dal
riavvolgitore  e  che  il  riavvolgimento  abbia luogo con un aumento
medio dell'accelerazione compreso tra 25 g/s e 150 g/s.

2.7.7.2.3.  Allo  scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni
dei  punti  2.4.5.2.1.3  e  2.4.5.2.1.4, il riavvolgitore deve essere
montato   su  una  tavola  orizzontale  e  quest'ultima  deve  essere
inclinata  ad  un  tasso che non superi 2o al secondo fino al momento
del  bloccaggio. La prova deve essere ripetuta in altre direzioni per
verificare che siano soddisfatte tali prescrizioni.

2.7.7.3. Resistenza alla polvere.

2.7.7.3.1.  Il  riavvolgitore  viene  installato  all'interno  di una
camera  di  prova,  come indicato nell'allegato VI, e viene orientato
esattamente  come  se fosse montato su un veicolo. La camera di prova
contiene   polvere   conformemente   alle  specificazioni  del  punto
2.7.7.3.2.  La  cinghia  del  dispositivo viene srotolata di 500 mm e
viene  mantenuta  in questa posizione mentre e' sottoposta a 10 cicli
completi  di  srotolamento e riavvolgimento per uno o due minuti dopo
ogni agitazione della polvere.

La  polvere viene agitata per cinque secondi ogni venti minuti per un
periodo di cinque ore, mediante aria compressa secca ed esente da oli
lubrificanti,  ad una pressione relativa di 5,5 x 105 ± 0,5 x 105 Pa,
attraverso un orifizio di 1,5 ± 0,1 mm di diametro.

2.7.7.3.2. La polvere impiegata nella prova di cui al punto 2.7.7.3.1
e'  composta  di  circa  1  kg di quarzo secco. La granulometria deve
essere la seguente:

a)  passante per un'apertura di 150 µm, diametro del filo 104 µm: 99%
- 100%;

b) passante per un'apertura di 105 µm, diametro del filo 64 µm: 76% -
86%:

c)  passante per un'apertura di 75 µm, diametro del filo 52 µm: 60% -
70%.

2.7.7.4. Forza di riavvolgimento.

2.7.7.4.1. Le forze di riavvolgimento sono misurate su un dispositivo
installato su un manichino, come nella prova dinamica di cui al punto
2.7.8.  La  tensione  della  cinghia  viene  misurata  il piu' vicino
possibile  al  punto di contatto con il manichino (ma appena prima di
questo  punto),  mentre  la  cinghia  viene ravvolta ad una velocita'
approssimativa di 0,6 m al minuto.

2.7.8. Prove dinamiche della cintura o del sistema di ritenuta.

2.7.8.1. La cintura viene in seguito fissata su un carrello munito di
sedile e degli ancoraggi definiti nell'allegato VII. Se, tuttavia, il
complesso  e' destinato ad un veicolo determinato o a tipi di veicoli
determinati,  le  distanze  tra  il manichino e gli ancoraggi vengono
decise  dal servizio che effettua le prove in base alle istruzioni di
montaggio   fomite  con  la  cintura,  oppure  ai  dati  forniti  dal
costruttore  del  veicolo.  In  questo caso, se e' stata eseguita una
prova  dinamica per un tipo di veicolo, essa non deve essere ripetuta
per altri tipi di veicolo sui quali ciascun punto di ancoraggio dista
meno  di  50  mm dal corrispondente punto di ancoraggio della cintura
sottoposta   alla   prova.  In  alternativa,  i  fabbricanti  possono
determinare  la  posizione  ipotetica  di ancoraggio per la prova che
includa  il  numero  massimo  di  punti effettivi di ancoraggio Se la
cintura  e'  munita  di  un  sistema  di regolazione in altezza quale
definito  al  punto  1.8.6,  la  posizione  del sistema ed i mezzi di
fissaggio devono essere gli stessi previsti dal progetto del veicolo.

2.7.8.1.1.  Se  le  cintura di sicurezza o i sistemi di ritenuta sono
muniti  di  pretensionatori  collegati  a  parti che non siano quelle
incorporate  nel  complesso  della  cintura, quest'ultimo deve essere
montato  insieme  con le parti necessarie del veicolo sul carrello di
prova come prescritto nei punti da 2.7.8.1.2 a 2.7.8.1.6.

In  alternativa,  se  questi dispariti non possono essere provati sul
carrello di prova, il fabbricante puo' dimostrare, mediante una prova
d'urto frontale convenzionale a 50 km/h, conformemente alla procedura
ISO  3560  (1.11.1975  -Veicoli stradali Prova d'urto frontale contro
una barriera fissa), che il dispositivo e' conforme alle prescrizioni
della direttiva.

Se  una  cintura  di  sicurezza e' parte di un complesso per il quale
viene  richiesta  un'omologazione  di componente in quanto sistema di
ritenuta,  detta  cintura  deve  essere  montata  sulla  parte  della
struttura  del  veicolo  alla  quale essa e' normalmente destinata, e
questa  parte  viene fissata sul carrello di prova nel modo descritto
qui di seguito.

2.7.8.1.2.  Per  fissare  il  veicolo  durante  la prova, deve essere
scelto  un  metodo  che non rafforzi gli ancoraggi dei sedili o delle
cinture  di  sicurezza,  ne'  attenui  la  deformazione normale della
struttura.

Non  deve  esservi  alcuna  parte  anteriore  del  veicolo  la quale,
limitando  il  movimento  in  avanti  del manichino, esclusi i piedi,
riduca le sollecitazioni del sistema di ritenuta durante la prova. Le
parti  di  struttura  eliminate possono essere sostituite da parti di
resistenza   equivalente,   a   condizione   che  queste  ultime  non
impediscano alcun movimento in avanti del manichino.

2.7.8.1.3.    Un   dispositivo   di   fissaggio   viene   considerato
soddisfacente  se non esercita alcun effetto su una :superficie larga
quanto  la  struttura  intera  e  se  il  veicolo o la struttura sono
bloccati  o  immobilizzati  nella parte anteriore ad una distanza non
inferiore a 500 mm dall'ancoraggio del sistema di ritenuta sottoposto
a  prova.  Sul  retro,  la  struttura  deve essere fissata dietro gli
ancoraggi, a distanza sufficiente per soddisfare alle prescrizioni di
cui al punto 2.7.8.1.2.

2.7.8.1.4.  I  sedili vengono regolati e sistemati nella posizione di
utilizzazione che, secondo il servizio tecnico incaricato delle prove
di  omologazione, offre le condizioni piu' sfavorevoli di resistenza,
compatibilmente  con  l'installazione  del manichino nel veicolo. Nel
verbale  viene  registrata  la  posizione dei sedili. Se il sedile e'
dotato  di  schienale  ad  inclinazione  regolabile, questo schienale
viene  bloccato  secondo le istruzioni del costruttore o, in mancanza
di  tali  istruzioni,  viene  bloccato  in  modo da fondare un angolo
effettivo  il  piu'  vicino  possibile  a  25o  per  i  veicoli delle
categorie M1 e N1 ed a 15o per i veicoli di tutte le altre categorie.

2.7.8.1.5.  Per  la  valutazione  delle  prescrizioni di cui al punto
2.6.1.4.1,   il   sedile   viene   considerato   nella  posizione  di
utilizzazione piu' avanzata rispetto alle dimensioni del manichino.

2.7.8.1.6.  Tutti i sedili di uno stesso gruppo devono essere provati
simultaneamente.

2.7.8.2.  La  cintura viene fissata sul manichino di cui all'allegato
VIII  nel  seguente  modo: collocare una tavola con spessore di 25 mm
tra il dorso del manichino e lo schienale, sistemare accuratamente la
cintura  sul  manichino,  quindi  togliere la tavola ed appoggiare il
manichino  stesso in modo che le sue spalle si trovino in contatto su
tutta  la  loro  lunghezza  con  lo schienale del sedile. Deve essere
eseguita  una  prova  per verificare che il sistema di aggancio delle
due  parti  della  fibbia  non  rischi di ridurre l'affidabilita' del
bloccaggio

2.7.8.3.  Le  estremita'  libere  delle  cinghie  devono  uscire  dal
dispositivo   di   regolazione   per  una  lunghezza  sufficiente  in
previsione di uno scorrimento.

2.7.8.4.  Si  spinge  quindi  il  carrello  in  modo  che, al momento
dell'urto, la velocita' libera sia di 50 km/h ± 1 km/h e il manichino
rimanga  stabile.  La distanza di arresto del carrello deve essere di
400  mm  ± 50 mm. Durante la decelerazione, il carrello deve rimanere
orizzontale. La decelerazione del carrello viene ottenuta utilizzando
il   dispositivo   indicato   nell'allegato  VII  o  qualsiasi  altro
dispositivo  che dia risultati equivalenti. L'apparecchio deve essere
conforme alle prescrizioni indicate nell'allegato IX.

2.7.8.5.  Si  deve  procedere  alla  misurazione  della  velocita' di
carrello  immediatamente prima dell'urto, dello spostamento in avanti
del  manichino  e  della  velocita'  del torace quando lo spostamento
dello stesso e' di 300 mm.

2.7.8.6.  Dopo l'urto, la cintura o il sistema di ritenuta nonche' le
parti  rigide  devono  essere  sottoposte  ad  un esame visivo, senza
apertura della fibbia, per determinare eventuali cedimenti o rotture.
Per  i  sistemi  di ritenuta, si deve verificare inoltre che, dopo la
prova,  le  parti  della struttura del veicolo legate al carrello non
abbiano   subito  deformazioni  permanenti.  Se  si  notano  siffatte
deformazioni,  se  ne  tiene  conto  per  ogni  calcolo effettuato in
conformita' del punto 2.6.1.4.1.

2.7.9. Prova di apertura della fibbia.

2.7.9.1.   Per   questa   prova  vengono  utilizzati  complessi  gia'
sottoposti alla prova dinamica, in conformita' al punto 2.7.8.

2.7.9.2. La cintura viene smontata dal carrello di prova senza aprire
la  fibbia.  Alla  fibbia viene applicato un carico mediante trazione
diretta  tramite  le  cinghie  ad essa collegate, tale che le cinghie
sono soggette ad una forza di 60 daN, ove "n" e' il numero di cinghie
collegate  in  posizione  bloccata  e  non  inferiore a 2. Qualora la
fibbia  sia  collegata  ad  una  parte rigida, lo sforzo e' applicato
rispettando  l'angolo  formato  dalla  fibbia  e  dalla  parte rigida
durante la prova dinamica Un carico viene applicato alla velocita' di
400  mm  ±  20  mm/min  al centro geometrico del pulsante che comanda
l'apertura  della  fibbia,  seguendo  un  asse  costante parallelo al
movimento  iniziale del pulsante stesso. Durante l'applicazione dello
sforzo  di apertura, la fibbia viene sostenuta da un supporto rigido.
Il  carico di cui sopra non deve superare il limite indicato al punto
2.4.2.5.11  punto  di contatto dell'apparecchiatura di prova ha forma
sferica  con  raggio  di  2,5  mm  ± 0,1 mm e presenta una superficie
metallica levigata.

2.7.9.3.  Si  misura  lo  sforzo di apertura e si prende nota di ogni
cedimento della fibbia.

2.7.9.4. Dopo la prova di apertura della fibbia, vengono esaminate le
parti  costitutive  del  complesso del sistema di ritenuta sottoposte
alle  prove  di  cui al punto 2.7.8 e la portata dei danni subiti dal
complesso  o  dal  sistema di ritenuta nel corso della prova dinamica
viene indicata nel verbale di prova.

2.7.10.  Prove  supplementari  per  cinture  di  sicurezza  munite di
pretensionatori - Condizionamento.

Il  pretensionatore  puo'  essere separato dalla cintura di sicurezza
per la prova e mantenuto per 24 ore ad una temperatura di 60oC ± 5oC.
La  temperatura  viene  quindi  aumentata  a 100oC ± 5oC per due ore.
Successivamente  esso  deve  essere  mantenuto  per  24  ore  ad  una
temperatura  di 30oC ± 5oC. Dopo il condizionamento il dispositivo e'
riportato  a temperatura ambiente. Se e' stato separato dalla cintura
di sicurezza, esso deve di nuovo esservi fissato.

2.7.11. Verbale di prova.

11  verbale  di prova deve registrare il risultato delle prove di cui
al  punto  2.7, con particolare riguardo alla velocita' del carrello,
allo  spostamento  massimo  in  avanti  del manichino, alla posizione
della  fibbia,  alla  forza  di  apertura  della  fibbia,  nonche'  a
eventuali  cedimenti  o  rotture. Se, conformemente al punto 2.7.8.1,
non   e'  stata  rispettata  l'ubicazione  degli  ancoraggi  indicata
nell'allegato  VII, nel verbale si deve descrivere il montaggio della
cintura o del sistema di ritenuta, nonche' gli angoli e le dimensioni
principali.  Nel verbale vengono indicate anche tutte le deformazioni
o le rotture della fibbia nel corso della prova.

Per  i sistemi di ritenuta, deve essere specificato nel verbale anche
il  modo  di  attacco  della  struttura  del  veicolo al carrello, la
posizione   dei  sedili  e  l'inclinazione  degli  schienali.  Se  lo
spostamento  in  avanti  del manichino ha superato i valori di cui al
punto  2.6.1.3, si deve indicare nel verbale se sono state rispettate
le prescrizioni del punto 2.6.1.4.1.

2.8. Conformita' della produzione.

2.8.1.  Ogni  cintura  di  sicurezza  o sistema di ritenuta omologato
conformemente  alla presente direttiva deve essere fabbricato in modo
da  essere  conforme  al  tipo  omologato  soddisfacendo  i requisiti
indicati ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

2.8.2. Per verificare se i requisiti del punto 2.8.1 sono soddisfate,
devono essere eseguiti opportuni controlli della produzione.

2.8.3.  Di  regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformita'
della  produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva
70/156/CEE.

2.8.3.1.  Disposizioni  speciali riguardanti le prove da effettuare e
la loro frequenza figurano nell'allegato XVI della presente direttiva
o  nell'allegato  16  del  documento  di  cui  all'allegato XVII, ove
applicabile.

2.9. Istruzioni.

2.9.1.  Nel  caso  dei tipi di cinture di sicurezza che devono essere
forniti  separatamente dal veicolo, le istruzioni di imballaggio e di
montaggio  devono  indicare chiaramente il tipo (o i tipi) di veicolo
cui sono destinati.

2.9.2.  Tutti  i  sistemi  di  ritenuta  per  bambini  devono  essere
accompagnati dalle istruzioni di cui all'allegato X.

3. PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE NEL VEICOLO

3.1.  Equipaggiamento  dei veicoli (Per taluni tipi di veicoli, oltre
alle  prescrizioni del punto 3.1, gli Stati membri possono accettare,
ai  sensi  della  legislazione  nazionale,  altri  tipi di cinture di
sicurezza o di sistemi di ritenuta conformi alla presente direttiva).

3.1.1.  Ad  eccezione dei sedili pieghevoli (definiti nella direttiva
76/115/CEE) e di quelli che possono essere utilizzati soltanto quando
il  veicolo  e'  fermo,  i  sedili dei veicoli di cui all'articolo 9,
delle categorie e N (con l'eccezione dei veicoli delle categorie M2 e
M3  ad  uso  urbano  destinati  al trasporto di passeggeri in piedi),
devono  essere  muniti  di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta
conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

3.1.2.  I  tipi di cinture di sicurezza oppure di sistemi di ritenuta
previsti   per   ciascun   posto   a  sedere  su  cui  e'  prescritta
l'installazione sono quelli specificati nell'allegato XV {per i quali
non   possono   tuttavia   essere   utilizzati   riavvolgitori  senza
dispositivo   di  bloccaggio  (punto  1.8.1)  ne'  riavvolgitori  con
dispositivo  di  bloccaggio manuale (punto 1.8.2)]. Per tutti i posti
per   i  quali  sono  prescritte  cinture  subaddominali  di  tipo  B
nell'allegato  XV  sono  ammesse cinture subaddominali del tipo Br 3,
eccetto il caso in cui durante l'utilizzazione esse si riavvolgono in
modo  tale  da ridurre notevolmente il conforto dopo un allacciamento
normale.

3.1.3.  Se  il  veicolo e' munito di un sistema integrato di ritenuta
dei  bambini,  si devono osservare le prescrizioni applicabili di cui
all'allegato XVII.

3.1.4.  Se  non  sono  prescritte  cintura  di sicurezza, puo' essere
montato  qualsiasi  tipo di cintura o di sistema di ritenuta conforme
alla  presente direttiva a scelta del costruttore. Le cintura di tipo
A  dei  tipi  consentiti  nell'allegato  XV possono essere montate in
alternativa  alle  cinture  subaddominali  sui  sedili  per  i  quali
l'allegato XV prescrive cinture subaddominali.

3.1.5.  Sulle  cinture a tre punti munite di riavvolgitori, almeno un
riavvolgitore deve agire sulla cinghia diagonale.

3.1.6.  Ad  eccezione  dei  veicoli  della  categoria M1, puo' essere
consentito   un   riavvolgitore  con  dispositivo  di  bloccaggio  di
emergenza  del tipo 4N (punto 1.8.5) in luogo di un riavvolgitore del
tipo  4  (punto  1.8.4)  qualora  si dimostri ai servizi responsabili
delle  prove  che  il  montaggio  di una riavvolgitore del tipo 4 non
sarebbe pratico.

3.1.7.   Per   i   posti   anteriori  laterali  e  centrali  indicati
nell'allegato   XV   e  contrassegnati  dal  simbolo  *,  le  cinture
subaddominali del tipo specificato in detto allegato sono considerate
idonee  se  il  parabrezza  e'  situato  al  di  fuori  della zona di
riferimento definita nell'allegato Il della direttiva 74/60/CEE.

Per  quanto  riguarda  le cinture, il parabrezza e' considerato parte
della  zona di riferimento se puo' entrare in contatto statico con il
dispositivo  di  prova,  secondo il metodo descritto nell'allegato 11
della direttiva 74/60/CEE.

3.1.8.  Tutti  i posti indicati nell'allegato XV e contrassegnati dal
simbolo  #  devono  essere  muniti  di cinture subaddominali dei tipi
specificati  nel  suddetto allegato qualora vi sia un "posto esposto"
quale definito al punto 3.1.9.

3.1.9.  Per  "posto esposto" si intende un posto privo di "scherno di
protezione" davanti al sedile nello spazio compreso:

-  tra  due  piani  orizzontali, uno dei quali passa per il punto H e
l'altro e' situato 400 mm sopra il precedente;

-  tra due piani verticali longitudinali simmetrici rispetto al punto
H, distanti tra loro 400 mm;

-  posteriormente  ad  un piano verticale trasversale distante 1,30 m
dal punto H.

Ai  fini  della  presente  prescrizione,  per  Schermo di protezione"
s'intende  una  superficie  di adeguata resistenza e che non presenti
discontinuita'  tali  che, lanciando una sfera del diametro di 165 mm
in   direzione   longitudinale  orizzontale  passante  per  un  punto
qualsiasi  dello spazio definito sopra e il centro della sfera, nello
schermo  di protezione non esista alcuna apertura attraverso la quale
si possa far passare la proiezione geometrica della sfera.

Un  sedile  e'  considerato  come un "posto esposto" se gli schemi di
protezione  entro  lo  spazio  sopra  definito  hanno  una superficie
globale inferiore a 800 cmq.

3.1.10.  Tutti i posti indicati nell'allegato XV e contrassegnati dal
simbolo  z  devono  essere  muniti  di  cinture  a tre punti del tipo
specificato  nell'allegato  XV,  a  meno  che non sia soddisfatta una
delle seguenti condizioni:

-  nella  parte  anteriore  vi  sia  un  sedile, o un'altra parte del
veicolo,  conforme  al  punto  3.5,  appendice 1, allegato III, della
direttiva 74/408/CEE del Consiglio (GU L 221 del 12.8.1974, pag. 2.);

-  nessuna  parte del veicolo sia o possa trovarsi, quando il veicolo
e' in movimento, nella zona di riferimento;

-  le  parti  del veicolo che si trovano in detta zona di riferimento
soddisfino  le  prescrizioni  sull'assorbimento  di  energia  di  cui
all'appendice 6, allegato III, della direttiva 74/408/CEE;

nel qual caso possono essere muniti di cinture a due punti di uno dei
tipi indicati nell'allegato XV.

3.1.11. Salvo restando il punto 3.1.12, ogni posto a sedere dotato di
aIrbag  deve  recare  un'avvertenza  che vieti l'uso di un sistema di
ritenuta  per bambini rivolto all'indietro. L'avvertenza, sotto forma
di  pittogramma  contenente  eventualmente un testo esplicativo, deve
essere  affissa  in  modo  da  non potersi staccare, in posizione ben
visibile  da  una  persona che si appresti a installare un sistema di
ritenuta per bambini rivolto all'indietro sul sedile in questione. La
figura  1  contiene un esempio di modello di pittogramma. Nel caso in
cui  l'avvertenza non fosse visibile quando la portiera e' chiusa, un
riferimento fisso a tale avvertenza deve essere visibile in qualsiasi
momento.

3.1.12.  Le  prescrizioni  del  punto  3.1.11  non si applicano se il
veicolo  e'  dotato di un meccanismo che individua automaticamente la
presenza di un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro e
impedisce il gonfiaggio dell'airbag quando tale sistema e' installato
sul sedile.

3.1.13. Nel caso di sedili che possono essere rivolti od orientati in
altre  posizioni,  da utilizzare quando il veicolo e' fermo, il punto
3.1.1  si  applica  soltanto  per  gli orientamenti destinati all'uso
normale  con  il  veicolo in movimento, in conformita' della presente
direttiva.  Un'apposita  nota deve figurare in tal senso nella scheda
informativa.

3.2. Prescrizioni generali.

3.2.1.  Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta devono essere
fissati ad ancoraggi conformi al disposto della direttiva 76/115/CEE.

3.2.2.  Le cinture di sicurezza o i sistemi di ritenuta devono essere
montati  in  modo  che  ne  sia  assicurato il buon funzionamento, se
correttamente  usati  dall'utilizzatore,  e  in  modo che riducano il
rischio  di  lesioni  in  caso  di  incidente. In particolare, devono
essere montati in modo da garantire che:

3.2.2.1.  le  cinghie  della  cintura  o  del sistema di ritenuta non
possano assumere una posizione pericolosa;

3.2.2.2.  sia  ridotto  al  minimo  il  rischio di scivolamento della
cinghia  dalla  spalla  dell'utilizzatore, nel caso di spostamento di
quest'ultimo verso l'avanti, se la cintura e' correttamente usata;

3.2.2.3.  sia  ridotto  al  minimo  il  rischio  di logoramento detta
cinghia  per  contatto  con  le  parti rigide sporgenti del veicolo o
della struttura del sedile.

3.2.2.4.  Tutte  le cinture di sicurezza previste per ciascun posto a
sedere  devono  essere  progettate  e  installate  in  modo da essere
prontamente  disponibili  per l'uso. Inoltre, se l'intero sedile o il
cuscino  del  sedile  e/o  lo  schienale possono essere ripiegati per
consentire  l'accesso  alla  parte  posteriore  del  veicolo o per il
carico  di  merci  o  bagagli,  dopo aver ripiegato e riportato detti
sedili in posizione di utilizzazione, le cinture di sicurezza fornite
per  detti  sedili  devono  essere accessibili per l'uso o facilmente
recuperabili  da  sotto  o  da  dietro  il  sedile conformemente alle
istruzioni  contenute  nel manuale destinato agli utenti del veicolo,
senza richiedere particolare addestramento o pratica.

3.2.2.5.  Il  servizio tecnico verifica che quando la linguetta della
fibbia  e'  inserita  in quest'ultima e nessun occupante si trova sul
sedile:

-   l'eventuale   lasco  della  cintura  non  impedisca  la  corretta
installazione  del  sistema  di ritenuta per bambini raccomandato dal
costruttore e che

-  nel  caso  di  cinture  a  tre  punti, un'applicazione di tensione
dall'esterno  nella parte diagonale della cintura generi una tensione
di almeno 50 N nella parte addominale della stessa.

3.3.  Prescrizioni  speciali  per  le  parti rigide incorporate nelle
cinture di sicurezza o nei sistemi di ritenuta.

3.3.1. Le parti rigide, quali le fibbie, i dispositivi di regolazione
e  le  parti di fissaggio, non devono aumentare il rischio di lesioni
per  l'utilizzatore  o per gli alcun occupanti del veicolo in caso di
incidente.

3.3.2.   Il   dispositivo   di  apertura  della  fibbia  deve  essere
completamente   visibile   e   agevolmente   raggiungibile  da  parte
dell'utilizzatore ed inoltre non deve potersi aprire inavvertitamente
o  casualmente.  La  fibbia  deve essere situata in posizione tale da
essere  immediatamente raggiungibile da parte di un, soccorritore per
liberare l'utilizzatore in caso di pericolo.

La  fibbia  deve  essere  montata  in  modo  da  poter  essere aperta
dall'utilizzatore,  sia  senza carico, sia allorche' essa sostenga il
peso  dell'utilizzatore  stesso, con un movimento di una o dell'altra
mano, semplice, unico e in una sola direzione. Nel caso di cinture di
sicurezza  o  di  sistemi  di  ritenuta  destinati ai sedili laterali
anteriori, tranne il caso di cinture a bretelle, la fibbia deve poter
essere chiusa nello stesso modo.

Si  deve  verificare  che,  qualora  la  fibbia  sia  in contatto con
l'utilizzatore,  la superficie di contatto soddisfi alle prescrizioni
di cui al punto 2.4.2.1 del presente allegato.

3.3.3. Quando e' indossata, la cintura deve regolarsi automaticamente
sull'utilizzatore,  oppure  deve  essere  ideata  in modo tale che il
dispositivo  di  regolazione  manuale,  che  deve  essere  di  facile
impiego, possa essere agevolmente raggiunto dall'utilizzatore seduto.
Inoltre,  la  cintura  deve  poter  essere  adattata con una mano, in
funzione   delle  dimensioni  del  corpo  dell'utilizzatore  e  della
posizione del sedile del veicolo.

3.3.4.  Le  cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta provvisti di
riavvolgitori   devono  essere  montati  in  modo  da  permettere  ai
riavvolgitori  stessi di funzionare correttamente e di riavvolgere la
cinghia senza difficolta'.

3.4.   Per   informare  il  o  gli  utilizzatori  del  veicolo  della
possibilita'  di  trasportare  i  bambini,  si  devono  osservare  le
prescrizioni dell'allegato XVIII.

4.  DOMANDA  DI  OMOLOGAZIONE  CE  DI  UN  TIPO DI VEICOLO PER QUANTO
RIGUARDA  L'INSTALLAZIONE DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI
RITENUTA

4.1.  Conformemente  all'articolo  3,  paragrafo  4,  della direttiva
70/156/CEE,  la  domanda  di  omologazione  di un tipo di veicolo per
quanto  riguarda  'installazione  delle  cinture  di  sicurezza e dei
sistemi  di  ritenuta  deve  essere  presentata  dal  costruttore del
veicolo.

4.2.  Il  modello  della  scheda  informativa figura nell'appendice 2
dell'allegato II.

4.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve
essere  presentato  al  servizio  tecnico  incaricato  delle prove di
omologazione.

5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

5.1.  Se  sono  soddisfatti  i  requisiti del caso, l'omologazione CE
viene  rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  3, e, ove
opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

5.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:

5.2.1.  nell'appendice  3  dell'allegato  II per le domande di cui al
punto 2.1.;

5.2.2.  nell'appendice  4  dell'allegato  11 per le domande di cui al
punto 4.

5.3.  Conformemente  ali  allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al
tipo  di  cintura  di  sicurezza  o  sistema di ritenuta e di veicolo
omologato  deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato
.membro  non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo cintura
di sicurezza o sistema di ritenuta o a un altro tipo di veicolo.

6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo, di cintura di sicurezza
o di sistema di ritenuta omologati ai sensi della presente direttiva,
si   applicano   le  disposizioni  dell'articolo  5  della  direttiva
70/156/CEE.
             ----> vedere Logo a pag. 28 del S.O. <----