(all. 4 - art. 1)
                                                         ALLEGATO III

              MARCHIO Dl OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ogni cintura di sicurezza o sistema di ritenuta conforme al tipo
omologato  in  applicazione  della  presente direttiva deve recare un
marchio  di  omologazione  CE.  Il  marchio  di  omologazione  CE  di
                       componente e' composto:

1.1. Da un rettangolo all'interno del quale e iscritta la lettera "e"
minuscola  seguita  dalle lettere o dal numero distintivo delle Stato
      membro che ha rilasciato l'omologazione CE di componente:


  1        perla Germania,
  2        per la Francia,
  3        per l'Italia,
  4        per i Paesi Bassi,
  5        per la Svezia,
  6        per il Belgio,
  9        per la Spagna,
 11        per il Regno Unito,
 12        per l'Austria,
 13        per il Lussemburgo,
 17        per la Finlandia,
 18        perla Danimarca,
 21        per il Portogallo,
 23        per la Grecia,
IRL        per l'Irlanda.

1.1.2.  In prossimita' del rettangolo, dal enumero di omologazione di
base.,  specificato nella sezione 4 del numero di omologazione di cui
all'allegato  VII  della  direttiva  70/156/CEE, preceduto dal numero
progressivo di due cifre assegnato alla piu' recente modifica tecnica
significativa  della  direttiva  77/541/CEE alla data in cui e' stata
concessa  l'omologazione  CE  di  componente.  Il  numero progressivo
corrispondente  alla  presente  direttiva  e'  04  per  le cinture di
sicurezza  e  i  sistemi di ritenuta per adulti e 03 per i sistemi di
ritenuta dei bambini.

1.1.3.  Dal  o  dai seguenti simboli aggiuntivi collocati al di sopra
del rettangolo:

1.1.3.1.  La lettera "A" quando si tratta di una cintura a tre punti,
}a  lettera  "B"  quando  si tratta di una cintura subaddominale e la
lettera "S" quando si tratta di una cintura di tipo speciale.

1.1.3.2.  I  simboli  di  cui  al punto 1.1.3.1 saranno completati da
quelli seguenti:

1.1.3.2.1.  la  lettera "e" quando si tratta di una cintura munita di
un dispositivo per l'assorbimento dell'energia;

1.1.3.2.2.  la  lettera  "r"  quando  si  tratta  di  una  cintura di
sicurezza  munita  di  riavvolgitore,  seguita dal numero del tipo di
riavvolgitore  utilizzato, in conformita' del punto 1.8 dell'allegato
I,  e  dalla  lettera "m" se il riavvolgitore utilizzato e' munito di
bloccaggio di emergenza a sensibilita' multipla:

1.1.3.2.3.  la  lettera  .p.  quando  si  tratta  di  una  cintura di
sicurezza munita di pretensionatore.

1.1.3.3.  I  simboli  di cui al punto 1.1.3.1 devono essere preceduti
dalla  lettera  "Z"  quando  la  cintura  fa  parte  di un sistema di
ritenuta.

1.1.4.  Per  le  cinture munite di un riavvolgitore 4N, da un simbolo
consistente  in  un  rettangolo  nel  quale  figura  un veicolo della
categoria  M1 barrato, a significare che questo tipo di riavvolgitore
e' vietato per i veicoli della categoria M1.

1.1.5.  Se  la  cintura  di sicurezza e' omologata conformemente alle
disposizioni  del  punto  2.6.1.3.3  dell'allegato  I  della presente
direttiva,  deve  essere  marcata  con  il  termine  "AIRBAG"  in  un
rettangolo.
      ----> vedere disegni da pag. 38 a pag. 40 del S.O. <----


La  cintura  recante  il marchio di omologazione sopraindicato e' una
cintura  a tre punti (A), munita di un dispositivo per l'assorbimento
dell'energia (e), omologata in quanto soddisfa' i requisiti specifici
di  cui  al punto 2.6.1.3.3 dell'allegato I della presente direttiva,
essendo  munita  di  un  riavvolgitore del tipo 4 (r4) a sensibilita'
multipla  (m),  per  la  quale  e' stata rilasciata l'omologazione di
componente  nei  Paesi  Bassi  (e4)  in  conformita'  della  presente
direttiva  (04)  con  il  numero  di  omologazione di base 2439. Tale
cintura  deve  essere  montata  su  un veicolo munito di airbag posto
                 davanti al sedile cui e' destinata.