(all. 8 - art. 1)
                                                         ALLEGATO VII

DESCRIZIONE   DEL   CARRELLO,  DEL  SEDILE,  DEGLI  ANCORAGGI  E  DEL
                       DISPOSITIVO DI ARRESTO

1. CARRELLO

Per le prove delle cinture di sicurezza, la massa del carrello con il
solo  sedile  e'  di  400  kg  ±  20  kg. Per le prove dei sistemi di
ritenuta,  la massa del carrello con annessa la struttura del veicolo
e'  di  800  kg.  Se necessario, la massa totale del carrello e della
struttura  del  veicolo  e'  aumentata di 200 kg una o piu' volte. In
ogni  caso, la massa totale non deve differire dal valore nominale di
± 40 kg.

2. SEDILE

Salvo  per  le  prove  dei sistemi di ritenuta, il sedile deve essere
rigido  e  presentare  una  superficie  liscia.  Le indicazioni della
figura  I  sono  rispettate  accertandosi che nessuna parte metallica
possa entrare in contatto con la cintura.

3. ANCORAGGI

Gli  ancoraggi  devono  essere  disposti secondo le indicazioni della
figura  1.I  punti  che  corrispondono all'ubicazione degli ancoraggi
indicano  la  posizione  in  cui  vengono fissate le estremita' della
cintura   sul   carrello   oppure,  eventualmente,  sui  dinamometri.
Normalmente  vengono scelti per gli ancoraggi i punti A, B e K quando
il  bordo  superiore  della fibbia dista non oltre 250 mm dal foro di
fissaggio  del  supporto:  in  caso  contrario, devono essere usati i
punti  A1  e  B0.  La  struttura  che porta gli ancoraggi deve essere
rigida.  L'ancoraggio superiore non deve spostarsi di oltre 0,2 mm in
direzione longitudinale quando venga applicato un carico di 98 daN in
detta  direzione.  Il  carrello  deve  essere  costruito  in modo che
nessuna deformazione permanente si verifichi nelle parti portanti gli
ancoraggi durante la prova.

La  tolleranza  relativa  alla posizione dei punti di ancoraggio deve
essere  tale che ciascun punto di ancoraggio sia situato al massimo a
50  mm  dai corrispondenti punti A, B e K indicati nella figura 1, od
eventualmente A1, B0 et K.

Il  quarto  punto  di  ancoraggio  eventualmente  necessario  per  il
fissaggio di un riavvolgitore deve riunire le condizioni seguenti:

- essere situato su un piano verticale longitudinale passante per K,

-  permettere  l'inclinazione del riavvolgitore all'angolo prescritto
dal fabbricante,

- trovarsi sull'arco di cerchio avente centro K e raggio KB1 = 790 mm
quando  il  tratto  di  cinghia compreso tra il rinvio sul montante e
l'uscita  dal  riavvolgitore  e' superiore o pari a 540 mm e, in caso
contrario, trovarsi sull'arco avente centro K e raggio di 350 mm.

3.1. Se una cintura e' munita di un sistema di regolazione in altezza
quale definito al punto 1.8.6 della presente direttiva, detto sistema
deve  essere  fissato  ad un telaio rigido o ad una parte del veicolo
sulla  quale  e' normalmente montata e fissata saldamente al carrello
di prova.

4. DISPOSITIVO DI ARRESTO

Questo  dispositivo  e' composto di due assorbitori uguali montati in
parallelo,  tranne  che nel caso dei sistemi di ritenuta, per i quali
sono  usati  quattro assorbitori per una massa nominale di 800 kg. Se
necessario, e' usato un assorbitore supplementare per ogni aumento di
200 kg della massa nominale.

Ogni assorbitore e' costituito da:

- un involucro formato da un tubo d'acciaio,

- un tubo di poliuretano per assorbire l'energia,

- un'oliva d'acciaio levigata che penetra nell'assorbitore,

- un asta e una piastra d'urto.
      ----> vedere disegni da pag. 46 a pag. 50 del S.O. <----