Art. 2. In relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella I e II colonna dell'art. 1 le universita' sono tenute ad acquisire garanzie dagli enti e privati finanziatori per gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 368/1999. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2000 Il Ministro: Zecchino