Art. 2.
  In relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella
I  e  II  colonna dell'art. 1 le universita' sono tenute ad acquisire
garanzie dagli enti e privati finanziatori per gli eventuali maggiori
oneri  derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del decreto legislativo
n. 368/1999.
  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 11 luglio 2000
                                                Il Ministro: Zecchino