IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTA la legge .4 dicembre 1956, n.1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato "Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale I'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, con il quale e' stata disposta l'estinzione dell'Opera pia per la cura balneare marina, in Milano; VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione dell'Opera pia per la cura balneare marina, in Milano sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di L. 919.701.090 ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata Legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio dell'Opera pia per la cura balneare marina, in Milano e' chiusa a tutti gli effetti.