IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA   la   legge   4.12.1956,   n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO il D.P.R. 29.4.1977, con il quale sono stati individuati, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17.8.74, n. 386,
gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

   VISTO  il  D.M.  29.7.1977,  concernente  la nomina dei Commissari
liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita'
commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

   VISTO  l'art.  77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale
lo  speciale  Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di
cui  alla  succitata  legge  n.  1404/1956 provvede alla prosecuzione
della liquidazione delle gestioni non chiuse;

   VISTO  l'art.  1  del  D.L.  30.4.1981,  n.  168,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  27.6.1981,  n.  331, di cessazione delle
gestioni commissariali alla data del 30.6.1981;

   VISTO  il  D.P.R.  13.6.1988,  n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

   Visto  il D.P.R. 28.4.1998, n. 154 che, al sensi dell'art. 7 comma
3,   della   legge   3.4.1997,   n.  94  ha  emanato  il  regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del   Ministero  del  tesoro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;

   VISTA  la  legge  29.12.1956,  n. 1533 (G.U. n. 16 del 18.1.1957),
istitutiva  della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia
per gli artigiani;

   VISTI  gli  atti  della gestione liquidatoria della Cassa Mutua di
Malattia per gli Artigiani di Cuneo;

   VISTA   la   direttiva   concernente   l'Attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;

   ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state  ultimate  per  cui,  a norma dell'art. 13 della legge 1404/56,
puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio dell'ente e
approvarsi il relativo bilancio;

   VISTO  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;

   CONSIDERATO  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con   un  disavanzo  di  £.  124.421.992  ripiananto  con  interventi
finanziari  a  carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n.
21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

                               DECRETA

                               Art. 1

La  liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli
artigiani di Cuneo e' chiusa a tutti gli effetti.