L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 agosto 2000;
  Premesso   che   rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita')  22 giugno  2000,  n. 113/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di
seguito:  deliberazione  n.  113/00),  di aggiornamento della tariffa
elettrica,  il  costo  unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha
registrato una variazione maggiore del 2%;
  Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 11 del 15 gennaio 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  26 gennaio  2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 27 del
3 febbraio 2000;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno 1997, n. 70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata
ed  integrata  dall'Autorita'  con: deliberazione 21 ottobre 1997, n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione  23 dicembre  1997,  n. 136/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del
29 dicembre  1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1998,  deliberazione  27 ottobre  1998,  n.  132/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 255 del 31 ottobre 1998,
deliberazione  22 dicembre  1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  304  del  31 dicembre  1998,
deliberazione  25 febbraio  1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999,
deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 152 del 1o luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999,
n.  125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
202  del  28 agosto  1999,  deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 256 del
30 ottobre   1999,   deliberazione   29 dicembre   1999,  n.  206/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre   1999,   supplemento  ordinario  n.  235,  deliberazione
24 febbraio  2000,  n.  39/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile
2000,  n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  98  del 28 aprile 2000, deliberazione n. 113/00, richiamata in
premessa;
  Visto  in  particolare  l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n.
70/1997, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verra'
aggiornata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio
di  ciascun  bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o
diminuzione,  maggiori  del  2%  del  costo unitario riconosciuto dei
combustibili  (Vt),  rispetto  al  valore  preso precedentemente come
riferimento";
  Considerato   che   ai   sensi   dell'art.   6,  comma  6.7,  della
deliberazione  n.  70/97,  l'indice  del consumo specifico e' fissato
pari a 2290 kcal/kWh;

                              Delibera:
                               Art. 1.
   Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili
  1.1  Il  costo  unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui
all'art.   6,  comma  6.8,  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive
modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio
del  paniere  di  combustibili  fossili  sui  mercati internazionali,
definito  come  nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  25 febbraio  1999, n. 24/99, e
riferito  al  periodo  aprile-luglio  2000,  e' fissato pari a 37,089
L/Mcal.
  1.2   Il   costo  unitario  variabile  riconosciuto  per  l'energia
elettrica   prodotta   da   impianti  termoelettrici  che  utilizzano
combustibili    fossili    commerciali   per   il   quinto   bimestre
(settembre-ottobre) 2000 risulta pari a 84,934 L/kWh.