ART. 11 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
   1.  Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi
di  correttezza,  buona  fede  e  trasparenza dei comportamenti ed e'
orientato   alla  prevenzione  dei  conflitti.  Nel  primo  mese  del
negoziato  relativo alla contrattazione integrativa, ovvero nei primi
sessanta  giorni  nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, le parti,
qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative
unilaterali  ne'  procedono  ad azioni dirette. Durante il periodo in
cui  si  svolge  la  concertazione  le  parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.